Legge regionale 22 marzo 2012 , n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023
Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 8/2017
2 Allegato A aggiunto da art. 1, comma 3, L. R. 8/2017
3 Articolo 21 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2017
4 Articolo 24 bis aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 14/2018
5 Tabella A abrogata da art. 91, comma 2, L. R. 9/2019 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 1, c. 3, L.R. 8/2017.
6 Capo I abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
7 Capo II abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
8 Capo III abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
9 Capo V abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
10 Capo VI abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
11 Capo VII abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 4
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO II
PROGRAMMAZIONE E PARTECIPAZIONE
Art. 5
( ABROGATO )
(3)
Note:1 Parole soppresse al comma 2 da art. 7, comma 32, lettera a), numero 1), L. R. 27/2014
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 7, comma 32, lettera a), numero 2), L. R. 27/2014
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 6 bis
( ABROGATO )
(1)(10)
Note:1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 8/2017
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 9/2019
3 Comma 3 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 9/2019
4 Comma 4 sostituito da art. 91, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 9/2019
5 Comma 5 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 9/2019
6 Parole sostituite al comma 6 da art. 91, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 9/2019
7 Comma 7 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019
8 Comma 8 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019
9 Comma 9 abrogato da art. 91, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 9/2019
10 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 7
( ABROGATO )
(10)
Note:1 Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 316, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2 Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 316, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3 Comma 2 sostituito da art. 9, comma 19, lettera a), L. R. 23/2013
4 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 19, lettera b), L. R. 23/2013
5 Parole aggiunte al comma 4 da art. 5, comma 26, lettera a), L. R. 34/2015
6 Comma 4 bis aggiunto da art. 5, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015
7 Comma 4 ter aggiunto da art. 5, comma 26, lettera b), L. R. 34/2015
8 Lettera a bis) del comma 2 aggiunta da art. 1, comma 2, L. R. 8/2017
9 Lettera a bis) del comma 2 sostituita da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019
10 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 8
( ABROGATO )
(3)
Note:1 Comma 3 sostituito da art. 9, comma 20, lettera a), L. R. 23/2013
2 Comma 5 abrogato da art. 9, comma 20, lettera b), L. R. 23/2013
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 10
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO III
ASSOCIAZIONISMO GIOVANILE
Art. 11
( ABROGATO )
(1)(4)
Note:1 Vedi il disposto di cui all'art. 34, comma 7, della presente legge.
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 33, lettera a), L. R. 6/2013
3 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 32, lettera b), L. R. 27/2014
4 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 12
( ABROGATO )
(5)
Note:1 Comma 1 sostituito da art. 9, comma 21, L. R. 23/2013
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 7, comma 32, lettera c), L. R. 27/2014
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 26, lettera c), L. R. 34/2015
4 Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 5, comma 26, lettera d), L. R. 34/2015
5 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 13
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 33, lettera b), L. R. 6/2013
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO IV
AZIONI DI POLITICA ATTIVA
Art. 14
( ABROGATO )
(1)(4)
Note:1 Sono abrogate, con le relative decorrenze, le disposizioni del presente articolo incompatibili con quanto stabilito all'art. 9, commi da 35 a 58, L.R. 15/2014.
2 Comma 2 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
3 Comma 3 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
4 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 15
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 16
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 17
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 18
( ABROGATO )
(16)
Note:1 Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 22, L. R. 23/2013
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 60, lettera a), L. R. 15/2014
3 Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 bis da art. 6, comma 60, lettera b), L. R. 15/2014
4 Comma 2 sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 1), L. R. 27/2014
5 Comma 2 bis sostituito da art. 7, comma 32, lettera d), numero 2), L. R. 27/2014
6 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 32, lettera d), numero 3), L. R. 27/2014
7 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 26, lettera e), L. R. 34/2015
8 Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
9 Comma 2 quinquies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
10 Comma 2 sexies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
11 Comma 2 septies aggiunto da art. 7, comma 47, L. R. 14/2016
12 Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
13 Comma 1 ter aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
14 Comma 1 quater aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 16/2017
15 Comma 1 bis sostituito da art. 8, comma 92, L. R. 45/2017
16 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 19
(Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni) (1)(5)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.
(2)(3)(4)
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:1 Articolo sostituito da art. 7, comma 54, L. R. 14/2016
2 Comma 1 sostituito da art. 8, comma 90, L. R. 45/2017
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 13/2019
4 Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 13/2019
5 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11 bis, LR 13/2004, come disposto dall'art. 44, c. 5, LR 22/2021.
Art. 20
( ABROGATO )
(14)
Note:1 Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 102, lettera a), L. R. 14/2012
2 Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012
3 Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 123, L. R. 14/2012
4 Sostituita parola con segno di interpunzione al comma 3, da art. 8, comma 1, lett. a), L.R. 4/2014
5 Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
6 Comma 4 ter abrogato da art. 27, comma 1, L. R. 10/2014
7 Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 65, L. R. 27/2014
8 Parole soppresse al comma 3 da art. 1, comma 5, L. R. 6/2017
9 Parole soppresse al comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
10 Comma 3 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
11 Comma 3 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
12 Comma 4 abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
13 Comma 4 bis abrogato da art. 25, comma 6, lettera a), L. R. 3/2021 , dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al c. 5, dell'art. 25 della L.R. 3/2021.
14 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 21
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 26, lettera f), L. R. 34/2015
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 21 bis
( ABROGATO )
(1)(3)
Note:1 Articolo aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 17/2017
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 8, comma 38, L. R. 31/2017
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 22
( ABROGATO )
(4)(7)(8)
Note:1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 100, L. R. 23/2013
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 33, L. R. 27/2014
3 Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014
4 Nella Tabella T le parole <<Importo 2023>> vanno sostituite dalle seguenti <<Importo 2024>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 13/3/2024, n. 11.
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 41, L. R. 7/2015
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 16/2016
7 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 28 bis, LR 16/2014, come disposto dall'art. 44, c. 4, LR 22/2021.
8 Il regolamento, di cui all'art. 28 bis, L.R. 16/2014, è stato emanato con DPReg. 28/6/2023, n. 0109/Pres. (B.U.R. 12/7/2023, n. 28) ed entra in vigore in data 13/7/2023.
Art. 23
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 24
(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.
(1)
1 bis.I contributi agli enti locali, per gli interventi sugli immobili di cui al comma 1, sono concessi al 100 per cento del quadro economico esposto.
(3)
2. Gli interventi sugli immobili di cui al comma 1 sono finanziati secondo il seguente ordine di priorità:
a) interventi su edifici già destinati a sede di centri di aggregazione giovanile;
b) interventi su edifici pubblici o privati da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile, con priorità per quelli dismessi o degradati;
c) costruzione di nuovi edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile;
d) acquisto di edifici da destinare a sede di centri di aggregazione giovanile.
(2)
3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.
5. Ai fini dell'accesso ai contribuiti di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, i centri di aggregazione giovanile sono dotati di spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.
Note:1 Comma 1 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 25/2018
Art. 24 bis
( ABROGATO )
(1)(2)
Note:1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 15, L. R. 14/2018
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 25
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 26
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 27
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO V
INTERVENTI PER L'ACCESSO AL CREDITO
Art. 28
( ABROGATO )
(10)
Note:1 Parole soppresse al comma 1 da art. 55, comma 8, lettera a), L. R. 3/2021
2 Lettera c) del comma 3 abrogata da art. 55, comma 8, lettera b), L. R. 3/2021
3 Comma 4 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021
4 Comma 5 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021
5 Comma 8 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021
6 Comma 10 abrogato da art. 55, comma 8, lettera c), L. R. 3/2021
7 Parole soppresse al comma 7 da art. 55, comma 8, lettera d), L. R. 3/2021
8 Parole soppresse al comma 9 da art. 55, comma 8, lettera e), L. R. 3/2021
9 Comma 11 sostituito da art. 55, comma 8, lettera f), L. R. 3/2021
10 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO VI
STRUMENTI DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO
Art. 29
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 30
( ABROGATO )
(3)
Note:1 Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 1, L. R. 13/2015 , con effetto dall'1/7/2015.
2 Comma 5 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 20/2016 , con effetto dall'1/1/2017, come stabilito all'art. 49, c. 1, della medesima L.R. 20/2016.
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 31
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO VII
VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI
Art. 32
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
CAPO VIII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE
Art. 33
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 34
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Comma 6 sostituito da art. 9, comma 23, L. R. 23/2013
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 35
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 36
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 37
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 38
(Fondo regionale per i giovani)
1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, è istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unità di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.
Art. 39
( ABROGATO )
(2)
Note:1 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021
Art. 40
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021