Art. 38
(Fondo regionale per i giovani)
1. Al fine di attuare gli interventi previsti dalla presente legge, č istituito un apposito fondo denominato Fondo regionale per i giovani, ai sensi dell'
articolo 21, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilitā regionale), suddiviso tra spese correnti e spese in conto capitale.
2. La Giunta regionale provvede annualmente, ai sensi dell'
articolo 21, comma 2, della legge regionale 21/2007, a individuare le quote del Fondo da destinare ai singoli comparti di intervento e le strutture regionali o i soggetti attuatori competenti nella gestione delle quote medesime, e a disporre il prelevamento delle somme dal Fondo e la loro iscrizione nelle relative unitā di bilancio e nei capitoli di pertinenza.
3. Alla costituzione delle dotazioni del Fondo concorrono fondi regionali, statali, europei e di altri enti pubblici e conferimenti di soggetti privati.
4. Per i fondi statali a destinazione vincolata si provvede alla loro destinazione su appositi capitoli di bilancio.
Art. 39
( ABROGATO )
Note:
1 Comma 7 abrogato da art. 2, comma 102, lettera b), L. R. 14/2012
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021