Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.
Art. 24
 (Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006, la Regione concede contributi a enti locali, enti pubblici, associazioni giovanili iscritte al registro di cui all'articolo 11, parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per l'acquisto, la costruzione, ivi compreso l'eventuale acquisto dell'area, l'ampliamento, la ristrutturazione, la manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di edifici, comprensivi degli impianti, destinati o da destinare alle attività di centri di aggregazione giovanile in possesso dei requisiti previsti ai commi 3, 4 e 5, nonché per l'acquisto di arredi e attrezzature funzionali alle attività medesime.
(1)
3. I centri di aggregazione giovanile, anche nella struttura di centri polifunzionali, sono destinati allo svolgimento di attività integrate di tipo educativo, ricreativo, sportivo, artistico, culturale e musicale rivolte ai giovani e sono gestiti dai soggetti di cui al comma 1.
4. Le attività di cui al comma 3 sono realizzate senza finalità di lucro, con continuità, in sedi aperte al pubblico e senza alcuna discriminazione, allo scopo di promuovere tra i giovani l'assunzione di responsabilità, lo sviluppo dell'autonomia personale, la socializzazione, la creatività e la progettualità giovanile, la partecipazione attiva e lo sviluppo di competenze alla vita.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 2 sostituito da art. 317, comma 1, L. R. 26/2012
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 3, L. R. 25/2018