Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunitā.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 100, L. R. 23/2013
2 Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 33, L. R. 27/2014
3 Comma 2 bis abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014
4 Nella Tabella T le parole <<Importo 2023>> vanno sostituite dalle seguenti <<Importo 2024>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 13/3/2024, n. 11.
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 41, L. R. 7/2015
6 Parole aggiunte al comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 16/2016
7 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 28 bis, LR 16/2014, come disposto dall'art. 44, c. 4, LR 22/2021.
8 Il regolamento, di cui all'art. 28 bis, L.R. 16/2014, č stato emanato con DPReg. 28/6/2023, n. 0109/Pres. (B.U.R. 12/7/2023, n. 28) ed entra in vigore in data 13/7/2023.