Art. 3
(Proroghe della tempistica di approvazione dei documenti contabili dei Comuni e altre norme in materia di coordinamento della finanza pubblica)
1. Per l'anno 2012, in via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di recepire le previsioni dei trasferimenti regionali contenute nella medesima legge.
2. In via straordinaria, i Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011 entro il 31 maggio 2012.
3. Per l'anno 2012 i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono i modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità con i dati di previsione entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Per l'anno 2012 i Comuni con popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti deliberano l'adesione al patto di stabilità entro la data fissata dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio di previsione. Entro la medesima data provvedono alla compilazione e successiva trasmissione dei modelli relativi al monitoraggio del patto di stabilità, tramite il sistema web "finanza locale".