Legge regionale 09 marzo 2012, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2015

Norme urgenti in materia di autonomie locali.
Art. 1
 (Competenza della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali degli enti locali)
1. Nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, in conformità all'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia) e agli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), al fine di valorizzare gli strumenti di autonomia normativa e le forme di rappresentanza delle comunità locali, perseguendo il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché nelle more della attuazione della riforma dell'ente Provincia nell'ambito dell'ordinamento costituzionale, si applica la legislazione regionale in materia elettorale, sugli organi di governo e sulle funzioni fondamentali dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane del Friuli Venezia Giulia.
2. Fino al recepimento nell'ordinamento regionale della riforma costituzionale di cui al comma 1, sono confermate le vigenti modalità di elezione, la formazione e la composizione degli organi di governo dei Comuni e delle Province del Friuli Venezia Giulia, nonché le funzioni comunali e provinciali e le relative modalità di esercizio.
3. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge di riforma dell'assetto istituzionale degli enti locali.