Art. 1
(Finalità)
1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale e di favorirne l'internazionalizzazione e la capacità di cogliere le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.
2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme orientata all'unitarietà della gestione delle risorse, nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.
3. La normativa di attuazione e gli atti di esecuzione della presente legge provvedono in particolare alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità di comunicazione e informazione delle imprese, assicurando l'ampio utilizzo delle tecnologie informatiche in conformità con la vigente disciplina in materia di amministrazione digitale e rendendo disponibile la modulistica unificata presso speciali sezioni del sito istituzionale della Regione, specificamente dedicate a garantire facile e trasparente accessibilità alle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese.
Art. 2
(Strumenti di intervento)
1.
Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso interventi di agevolazione finanziaria a valere:
a)
sul Fondo di rotazione per iniziative economiche di cui alla
legge 18 ottobre 1955, n. 908
(Costituzione del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Trieste e nella provincia di Gorizia), di seguito denominato FRIE;
b) sul Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi, di seguito denominato Fondo per lo sviluppo.
2.
Al fine di promuovere, in particolare, l'accesso al credito bancario delle imprese regionali, ai sensi dell'
articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), è autorizzata la costituzione, nell'ambito del FRIE, della Sezione per le garanzie e, nell'ambito del Fondo per lo sviluppo, del Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all'
articolo 11, comma 1, della legge regionale 23 giugno 2020, n. 11
(Ulteriori interventi a sostegno delle attività produttive. Modifiche alle leggi regionali 3/2020, 29/2018, 2/2012 e 3/2015).
3.
I fondi di cui al comma 1, dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, costituiscono gestioni fuori bilancio ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della
legge regionale 21/2007
, amministrate con contabilità separata, sulle quali il controllo è esercitato nei modi previsti dalla
legge 25 novembre 1971, n. 1041
(Gestioni fuori bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato).
4.
Resta fermo quanto disposto all'articolo 2, commi da 95 a 99, della
legge regionale 11 agosto 2011, n. 11
(Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007
), in materia di concessione di finanziamenti a condizioni agevolate a favore delle imprese che formano i distretti industriali della sedia e del mobile.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 9/2013
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 3/2020
3Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 11/2020
4Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
5La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
6La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
Art. 3
1.
In aggiunta alle risorse esistenti, le dotazioni del FRIE, della Sezione per le garanzie, del Fondo per lo sviluppo e della Sezione smobilizzo crediti PA, sono alimentate da:
a) conferimenti della Regione;
b) conferimenti dello Stato, di altre amministrazioni pubbliche e di enti privati;
c) interessi maturati sulle giacenze di tesoreria;
d) economie e rimborsi connessi ai procedimenti contributivi e alle operazioni finanziarie.
1 bis. Il Fondo per lo sviluppo può essere alimentato anche da conferimenti di persone fisiche mediante atti di liberalità.
2. Il FRIE e il Fondo per lo sviluppo sono alimentati, inoltre, dai rientri delle rate di ammortamento dei finanziamenti erogati.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 6/2013
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/2013
3Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
4La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
5La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.