Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
Art. 6 quinquies
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.
2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.