Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
Art. 10
1. In conformità all' articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all' articolo 8 del decreto legislativo 110/2002, l’amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.
3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.
5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.
6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.
7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.
9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 9/2013
2 Parole sostituite al comma 9 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 9/2013
3 Comma 9 sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 10/2014
4 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
5 Comma 8 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 11/2020
6 Comma 9 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
7 Comma 9 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
8 Comma 9 quater aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
9 Comma 9 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 11/2020
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
12 Parole sostituite al comma 9 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
13 Parole sostituite al comma 9 ter da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
14 Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R .3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021 .
15 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
16 Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
17 Parole sostituite al comma 9 ter da art. 2, comma 10, L. R. 15/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18 Comma 9 bis sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19 Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c), L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.