Legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 6 bis aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 9/2013
2 Articolo 6 quinquies aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
3 Articolo 5 bis aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
4 Articolo 6 ter aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
5 Articolo 6 quater aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
6 Articolo 6 sexies aggiunto da art. 49, comma 2, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
7 Articolo 7 bis aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto al c. 6, dell'art. 55 della medesima L.R. 3/2021.
8 Le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies della presente legge, hanno effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
9 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
10 Le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies, 6 sexies della presente legge, hanno effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
11 Le disposizioni di cui agli articoli 5 bis, 6 ter, 6 quater, 6 quinquies e 6 sexies della presente legge, hanno effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, LR. 8/2022, modificato da art. 2, c. 12, LR. 22/2022.
CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione sostiene la realizzazione e il consolidamento delle iniziative imprenditoriali nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi in Friuli Venezia Giulia attraverso forme di incentivazione finalizzate ad agevolare l'accesso al credito, al fine di promuovere lo sviluppo del sistema produttivo regionale e di favorirne l'internazionalizzazione e la capacità di cogliere le opportunità derivanti dai mutamenti tecnologici, in armonia con la normativa dell'Unione europea e tenuto conto delle peculiarità degli specifici comparti economici.
2. La presente legge riforma le disposizioni di cui alle singole leggi regionali di settore e le organizza nella direzione della semplificazione delle norme orientata all'unitarietà della gestione delle risorse, nonché alla trasparenza, coerenza, flessibilità ed efficacia degli interventi finanziari.
3. La normativa di attuazione e gli atti di esecuzione della presente legge provvedono in particolare alla razionalizzazione dei procedimenti amministrativi, delle attività gestionali e delle modalità di comunicazione e informazione delle imprese, assicurando l'ampio utilizzo delle tecnologie informatiche in conformità con la vigente disciplina in materia di amministrazione digitale e rendendo disponibile la modulistica unificata presso speciali sezioni del sito istituzionale della Regione, specificamente dedicate a garantire facile e trasparente accessibilità alle agevolazioni finanziarie a favore delle imprese.
Art. 2
1. Gli obiettivi di cui all'articolo 1 sono perseguiti attraverso i seguenti strumenti di agevolazione dell'accesso al credito:
b) finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, che realizzano iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale;
c) operazioni di microcredito per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
d) prestiti partecipativi a condizioni agevolate per la capitalizzazione delle imprese aventi forma di società;
e) finanziamenti agevolati per consolidamento di debiti a breve in debiti a medio e lungo termine, nonché per il sostegno di esigenze di credito a breve e medio termine;
f) attivazione di interventi finanziari in forma di prestiti e garanzie ai fini del salvataggio e della ristrutturazione delle attività produttive nei settori industriale, artigiano, commerciale, turistico e dei servizi, che versano in situazione di crisi nel territorio regionale;
g) attivazione di interventi di garanzia a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, diretti a sostenere il finanziamento di investimenti o esigenze di credito a breve e medio termine.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 1, L. R. 9/2013
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 3/2020
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 14, comma 4, L. R. 11/2020
4 Articolo sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
6 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
7 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
8 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 3
2. Gli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e) e f), sono finanziati con le dotazioni del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 6/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 9/2013
3 Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
5 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
6 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
7 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
8 Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 38, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 4
 (Convenzionamento con le banche)
1. Nel rispetto dell'articolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), le banche operanti nel territorio regionale possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale per l'attuazione dei finanziamenti di cui alla presente legge, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.
CAPO II
 INTERVENTI REGIONALI PER L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE
Art. 5
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a), al fine di fornire opportunità di vantaggio competitivo alle imprese e di contribuire alla modernizzazione e alla crescita del sistema produttivo, anche attraverso l'attrazione di investimenti strategici per lo sviluppo dell'economia regionale, sono attivati mutui per la realizzazione di iniziative economiche nel territorio regionale da parte delle imprese di ogni dimensione.
2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di FRIE.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 45, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 5 bis
2. Gli interventi sono attivati nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, anche con riferimento agli orientamenti riguardanti gli aiuti alle imprese in difficoltà.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 46, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
6 Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 38, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), ai fini del sostegno alla realizzazione di iniziative di investimento e sviluppo aziendale nel territorio regionale, sono attivati finanziamenti e operazioni di leasing finanziario a condizioni agevolate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e delle imprese dei servizi, nonché di liberi professionisti, con priorità ai progetti di imprenditoria giovanile e femminile, nonché agli investimenti che abbiano come obiettivo l'incremento della sicurezza dei luoghi di lavoro.
2. I finanziamenti di importo fino a 50.000 euro sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti medesimi.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al presente articolo in forma di leasing finanziario le società di leasing possono convenzionarsi con l'Amministrazione regionale, alle condizioni e previo possesso dei requisiti individuati attraverso bando.
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 88, comma 1, L. R. 4/2013
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 67, L. R. 23/2013
3 Comma 2 sostituito da art. 1, comma 16, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
5 Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 11/2020
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 11/2020
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 3, L. R. 12/2020
8 Articolo sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
9 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
10 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
11 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
12 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 6 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 4, comma 1, L. R. 9/2013
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 45, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4 Lettera a) del comma 3 abrogata da art. 45, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
5 Articolo abrogato da art. 14, comma 3, L. R. 11/2020
Art. 6 ter
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 6 quater
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), al fine di sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa, sono attivati finanziamenti agevolati nella forma di microcredito. Tali finanziamenti sono attivati con procedure semplificate, anche senza l'acquisizione di garanzie sui finanziamenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 6 quinquies
1. Al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo del turismo regionale, anche con riferimento alla sostenibilità, la Giunta regionale determina annualmente le risorse finanziarie riservate a finanziare mediante gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), iniziative imprenditoriali di investimento nel settore turistico dirette al potenziamento delle strutture ricettive e al miglioramento della qualità dell'offerta turistica e degli altri servizi connessi, individuando altresì le tipologie di destinatari e di investimenti cui sono riservate tali risorse.
2. Con la concessione degli interventi finanziari di cui agli articoli 3 e 6 per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è attribuita una contribuzione integrativa per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari mediante l'utilizzo delle risorse stabilite annualmente con gli strumenti di programmazione finanziaria regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 30, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 6 sexies
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 49, comma 2, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 7
1. In attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g), al fine di sostenere l'accesso al credito per il finanziamento di investimenti e per esigenze di capitale circolante, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi), disciplinati dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Testo unico bancario), operanti nel territorio regionale, risorse finanziarie da destinare alla concessione di garanzie a favore delle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche e dei servizi, aventi sede operativa nel territorio regionale.
2. Con regolamento sono stabiliti i criteri di assegnazione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 1.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
2 Comma 2 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
3 Comma 2 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 4/2014
4 Articolo sostituito da art. 50, comma 1, L. R. 3/2021
Art. 7 bis
1. Con la deliberazione dell'intervento di agevolazione finanziaria può essere attribuita una contribuzione integrativa dell'intervento medesimo per l'abbattimento dei relativi oneri finanziari, con particolare riferimento alle seguenti iniziative:
c) nel caso di concessione di finanziamenti agevolati nella forma di microcredito per sostenere l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa di cui all'articolo 6 ter.
2. Unitamente alla concessione delle garanzie di cui all'articolo 7 può essere attribuita una contribuzione integrativa della garanzia medesima per l'ulteriore abbattimento dei relativi oneri finanziari, se si tratta di microcredito o di crediti di importo inferiore a 70.000 euro o qualora i destinatari finali dell'intervento di garanzia sono imprese giovanili, giovani liberi professionisti o start-up innovative.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto al c. 6, dell'art. 55 della medesima L.R. 3/2021.
2 La disposizione ha effetto dall'1/7/2022, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
3 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
4 La disposizione ha effetto dall'1/1/2023, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, salvo quanto previsto al c. 2 del presente articolo, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 8
1. Con regolamento regionale è data attuazione alle norme di cui al presente capo con particolare riferimento alla determinazione delle condizioni per l'applicazione degli interventi agevolativi al fine di garantirne l'armonia con la disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono stabilite le modalità per l'accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti beneficiari e per la presentazione delle richieste di intervento da parte degli operatori convenzionati.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono impartite annualmente direttive al Comitato di gestione di cui all'articolo 10 in materia di destinazione delle risorse disponibili e di priorità di finanziamento degli strumenti di agevolazione dell'accesso al credito di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da a) a f), nonché delle contribuzioni integrative di cui all'articolo 7 bis.
3. Nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e in conformità alle deliberazioni della Giunta regionale con cui sono impartite direttive in materia, il Comitato di gestione di cui all'articolo 10 adotta criteri operativi di esecuzione.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 93, lettera a), L. R. 14/2012
2 Articolo sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
3 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
4 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
5 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
6 La disposizione del presente articolo ha effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
Art. 9
1 bis. Ai soggetti beneficiari delle operazioni finanziate con le dotazioni della Gestione FRIE e del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia si applicano i vincoli di cui agli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 7/2000. Con il regolamento regionale di cui all'articolo 8, comma 1, possono essere previsti ulteriori vincoli in ragione della tipologia e dell'importo dell'operazione finanziata.
2. Nei casi di conferimento, trasformazione o fusione d'impresa, nonché di trasferimento dell'azienda o di ramo d'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, gli incentivi deliberati ai sensi della presente legge, nonché gli incentivi di cui all'articolo 13, commi 1, 7 e 11, della presente legge e all'articolo 98, commi 3, 3.1, 3.2 e 3 bis, della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2<<Disciplina organica del turismo>>), possono essere confermati dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, purché il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti in capo al beneficiario originario e la prosecuzione dell'impresa avvenga senza soluzione di continuità.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 45, L. R. 14/2016
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
3 Comma 1 sostituito da art. 53, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 53, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
5 Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R. 3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021.
6 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
7 Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
8 Le modifiche disposte dall'art. 53, c. 1, lettere a), b) e c), L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022 .
CAPO III
 LA GESTIONE DEGLI STRUMENTI DI INTERVENTO
Art. 10
1. In conformità all' articolo 4, comma 1, della legge 908/1955 e all' articolo 8 del decreto legislativo 110/2002, l’amministrazione del Fondo regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia e della Gestione FRIE e la deliberazione dei relativi interventi finanziari è affidata a un Comitato di gestione avente sede a Trieste, nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive.
3. I componenti del Comitato di gestione durano in carica tre anni, possono essere confermati una sola volta e possiedono i requisiti di onorabilità e professionalità previsti per i soggetti che esercitano analoghe funzioni presso le banche costituite in forma di società per azioni.
5. Il Comitato di gestione fissa i propri criteri operativi con deliberazione approvata con il voto della maggioranza dei componenti.
6. Qualora nel corso del mandato sia necessario sostituire uno o più componenti del Comitato di gestione, si provvede con le modalità di cui ai commi 1 e 2, con effetto fino alla scadenza del triennio.
7. Alle riunioni del Comitato di gestione può partecipare, con voto consultivo, il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive.
9. Gli oneri relativi alla corresponsione delle indennità e dei gettoni di presenza di cui al comma 8, nonché del trattamento di missione e del rimborso spese di cui all' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), fanno carico al Fondo di rotazione regionale per le iniziative economiche in Friuli Venezia Giulia. Entro il 15 novembre di ogni anno, il Presidente del Comitato di gestione comunica alla Direzione centrale di cui all'articolo 11, comma 1, la previsione della spesa relativa ai predetti oneri per l'anno successivo ai fini della determinazione dell'importo massimo di spesa annuale da autorizzare con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 9/2013
2 Parole sostituite al comma 9 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 9/2013
3 Comma 9 sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 10/2014
4 Comma 4 sostituito da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 11/2020
5 Comma 8 sostituito da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 11/2020
6 Comma 9 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
7 Comma 9 ter aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
8 Comma 9 quater aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
9 Comma 9 quinquies aggiunto da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 11/2020
10 Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 5, L. R. 11/2020
11 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, lettera a), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
12 Parole sostituite al comma 9 da art. 54, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
13 Parole sostituite al comma 9 ter da art. 54, comma 1, lettera c), L. R. 3/2021 . La disposizione ha effetto dall'1/1/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della medesima L.R. 3/2021.
14 Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/7/2022, come disposto dall'art. 55, c. 6 della L.R .3/2021, modificata dall'art. 2, c. 24, lett. b) della L.R. 13/2021 .
15 I termini di cui all'art. 55, c. 6, L.R. 3/2021 possono essere prorogati con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022.
16 Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c) della L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/1/2023, come disposto dalle DGR 926/2022 e DGR 873/2022.
17 Parole sostituite al comma 9 ter da art. 2, comma 10, L. R. 15/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
18 Comma 9 bis sostituito da art. 2, comma 2, L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
19 Le modifiche disposte dall'art. 54, c. 1, lettere a), b) e c), L.R. 3/2021 hanno effetto dall'1/3/2023, come disposto dall'art. 21, c. 1, L.R. 8/2022, modificato dall'art. 2, c. 12, L.R. 22/2022.
CAPO IV
 DISPOSIZIONI FINALI, ATTUATIVE, FINANZIARIE E TRANSITORIE
Art. 13
2. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1, le somme giacenti sul FRSC confluiscono al FRIE. Nel medesimo FRIE confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.
3. All'articolo 5 della legge regionale 9/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo la parola << Comitato>> sono inserite le seguenti: << di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 2/2012, in relazione alle sue attribuzioni concernenti la gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche di cui alla legge 908/1955, di seguito denominato FRIE,>>;

b)
al comma 3 le parole << Fondo di cui alla legge 23 gennaio 1970, n. 8 (Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742 ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia)>> sono sostituite dalla seguente: << FRIE>>.

8. Secondo modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, le somme giacenti sul FRIA confluiscono al Fondo per lo sviluppo. Nel medesimo Fondo confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri di qualsiasi natura afferenti ai finanziamenti in corso.
9. Sulla base della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, l’Amministrazione regionale stipula una convenzione con l’istituto bancario di cui all’articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002, con la quale sono disciplinate le procedure per la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente alla soppressione del FRIA. Tale istituto bancario continua a fungere da banca mutuante in relazione alle operazioni poste in essere a valere sul FRIA, in armonia con le vigenti norme convenzionali concernenti l’ammortamento e la restituzione delle somme rimborsate dalle imprese beneficiarie, l’assunzione dei rischi sui mutui attivati e il pertinente compenso, fatti salvi successivi accordi tra le parti approvati preliminarmente con deliberazione della Giunta regionale.
11.
Ai fini di cui al comma 10, con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, sono stabilite le modalità per il passaggio delle somme giacenti sui conti di cui al comma 10 medesimo nella Sezione smobilizzo crediti PA e per il trasferimento in capo a tale Sezione dei rapporti giuridici attivi e passivi della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui agli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e agli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005 , con esclusione di quelli attinenti all'attività della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia quale istituto mutuante. Nella medesima Sezione smobilizzo crediti PA confluiscono, inoltre, le somme relative ai successivi rientri, di qualsiasi natura, afferenti ai rapporti contributivi in corso. In base a quanto previsto dall'articolo 8, commi 87, 88 e 89, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), e dall' articolo 110, comma 20, della legge regionale 29/2005 , sono trasferiti in capo alla Sezione smobilizzo crediti PA, altresì, i rapporti giuridici attivi e passivi in relazione alle funzioni connesse alla gestione amministrativa dei contributi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994), e di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l'accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36 ).

17. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni con il Centro di assistenza tecnica alle imprese artigiane di cui all'articolo 72 della legge regionale 12/2002 e con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 85 della legge regionale 29/2005, per lo svolgimento di attività preliminari all'istruttoria delle pratiche relative alle domande di accesso agli incentivi di cui alla presente legge.
20. La Giunta regionale, tenuto conto dell'utilizzo delle risorse a valere sul FRIE, sul Fondo di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start up innovative di cui all' articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sulla Sezione per le garanzie e sul Fondo per lo sviluppo e sul Fondo regionale per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese di cui all' articolo 11, comma 1, della legge regionale 11/2020 , nonché sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese artigiane e sulla Sezione per gli interventi anticrisi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio, di cui all' articolo 2, comma 11, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è autorizzata a determinare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive, il rientro al bilancio regionale delle disponibilità ivi allocate, nonché a modificare la distribuzione delle risorse.
22. In relazione al disposto di cui all'articolo 6, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 1436 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti al Fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese e dei servizi per la concessione di finanziamenti agevolati>>.
23. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 e al capitolo 1437 di nuova istituzione <<per memoria>> nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Conferimenti alla Sezione del FRIE per le garanzie per l'attivazione di garanzie a condizioni agevolate>>.
25. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 12 ter della legge regionale 4/2005 a valere sul Fondo regionale smobilizzo crediti adottate dal competente Comitato di gestione precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge fanno carico al FRIE. Gli impegni finanziari assunti con le deliberazioni di concessione degli interventi agevolativi ai sensi della normativa di cui al comma 24, lettere c) e d), adottate dai competenti comitati di gestione entro la data di cui al comma 24 fanno carico al Fondo per lo sviluppo, salvo quelli assunti ai sensi degli articoli 50 e 51 della legge regionale 12/2002 e degli articoli 95 e 96 della legge regionale 29/2005, che fanno carico alla Sezione smobilizzo crediti PA. I procedimenti in corso su istanze in relazione ai quali non è intervenuta deliberazione di concessione del finanziamento da parte dei competenti comitati di gestione entro tali termini sono conclusi dal Comitato di gestione del FRIE, per quanto attiene ai finanziamenti di cui al primo periodo, e dal Comitato di gestione di cui all'articolo 10, per quanto riguarda i finanziamenti di cui al secondo periodo, che deliberano in merito in applicazione della normativa previgente e i relativi impegni finanziari fanno carico rispettivamente al FRIE e al Fondo per lo sviluppo ovvero alla Sezione smobilizzo crediti PA. In particolare, ai procedimenti in corso alla data di cui al comma 24 su domande di finanziamento agevolato a valere sul FRIA e sul Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia (FSRICTS) non ancora deliberate dal competente Comitato di gestione, continua ad applicarsi, anche successivamente a tale data, la normativa previgente, salvo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 8 in ordine alla disciplina della trasmissione e al procedimento concernente l'istanza di deliberazione dell'intervento, inclusi i criteri di valutazione. Ferma restando la validità della data di presentazione della domanda presso la banca competente ai fini dell'ammissibilità delle spese, la domanda di esame al competente Comitato di gestione, la cui istruttoria è ultimata e che è in attesa di essere sottoposta a tale Comitato alla data di cui al comma 24, è integrata ai fini dell'adeguamento alla disciplina regolamentare di cui al precedente periodo. Con riferimento a tali domande di esame, i termini procedimentali previsti dal regolamento di cui all'articolo 8 decorrono dalla data di cui al comma 24.
26. Fino alla data di cui al comma 24, la Giunta regionale è autorizzata a sospendere l'accettazione delle domande degli incentivi di cui al comma 24 medesimo, lettere c) e d), al fine di garantire la regolare transizione al nuovo sistema di gestione amministrativa conseguente all'abrogazione di tali norme.
27. Il Comitato di gestione del FRIA di cui all'articolo 47 della legge regionale 12/2002 e il Comitato di gestione del FSRICTS di cui all'articolo 98 della legge regionale 29/2005 durano in carica, nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche successivamente alla data di cui al comma 24, per un ulteriore periodo, determinato con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, fino al disbrigo degli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni di liquidazione e di trasferimento delle risorse di cui ai commi 7, 8, 10 e 11. Nello stesso periodo il relativo supporto tecnico, amministrativo e organizzativo continua a essere assicurato dall'istituto bancario di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 12/2002 e all'articolo 98, comma 14, della legge regionale 29/2005, in conformità alle convenzioni di cui ai commi 9 e 12. Le spese di funzionamento dei Comitati di gestione del FRIA e del FSRICTS, nonché il compenso per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo relativo a tale periodo sono calcolati in base alle norme vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge e fanno carico ai fondi e ai conti in liquidazione.
28. Il Comitato di gestione del FRIE dura in carica nella composizione sussistente alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla ricostituzione del Comitato stesso in base alle norme di cui all'articolo 10, che ha luogo entro sei mesi dalla data di cui al comma 24.
Note:
1 Parole soppresse al comma 13 da art. 2, comma 93, lettera b), L. R. 14/2012
2 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 93, lettera c), L. R. 14/2012
3 Parole aggiunte al comma 15 da art. 2, comma 93, lettera c), L. R. 14/2012
4 Parole aggiunte al comma 25 da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 27/2012
5 Comma 25 bis aggiunto da art. 2, comma 70, lettera b), L. R. 27/2012
6 Comma 25 ter aggiunto da art. 2, comma 70, lettera b), L. R. 27/2012
7 Parole sostituite al comma 16 da art. 1, comma 2, L. R. 5/2013
8 Parole sostituite al comma 10 da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 9/2013
9 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 9/2013
10 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 9/2013
11 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 9/2013
12 Parole sostituite al comma 11 da art. 6, comma 1, lettera b), numero 4), L. R. 9/2013
13 Parole sostituite al comma 14 da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 9/2013
14 Parole sostituite al comma 20 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 9/2013
15 Parole aggiunte al comma 20 da art. 57, comma 1, L. R. 21/2013
16 Parole aggiunte al comma 12 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
17 Parole aggiunte al comma 25 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 10/2014
18 Comma 24 interpretato da art. 2, comma 81, L. R. 15/2014
19 Parole aggiunte al comma 20 da art. 23, comma 1, L. R. 9/2019
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 3/2020
21 Comma 1 abrogato da art. 14, comma 2, L. R. 11/2020
22 Parole sostituite al comma 20 da art. 14, comma 6, L. R. 11/2020
23 Parole aggiunte al comma 9 da art. 2, comma 26, L. R. 16/2021
CAPO V
 FINANZIAMENTI PER PROGETTI A FAVORE DEI SETTORI PRODUTTIVI IN CRISI
Art. 14
 (Finanziamenti per progetti a favore dei settori produttivi in crisi)
2. Con regolamento sono definiti nel rispetto della normativa de minimis i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi a favore delle imprese di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo 8046 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 con la denominazione <<Finanziamento alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e di Pordenone per l'attuazione di progetti finalizzati al rafforzamento competitivo delle PMI>>.
4. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 3, si provvede mediante storno di pari importo corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2011 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 2, 3 e 6, della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2012, n. 83 ( Legge regionale 21/2007, articolo 31, commi 2, 3 e 6. Trasferimento somme non utilizzate al 31 dicembre 2011 relativamente a fondi regionali, con ricorso al mercato finanziario, a fondi del personale e a fondi perenti), dall'unità di bilancio 1.5.2.1028 e dal capitolo 8047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 93, lettera d), L. R. 14/2012
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 79, comma 1, L. R. 26/2012