Legge regionale 13 febbraio 2012, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 16/02/2012
Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.
Art. 4
(Misure sulle principali sorgenti di emissione)
1.
A seguito delle risultanze del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria, la Regione procede, nei limiti previsti dall'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010
, al riesame dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale, emessi ai sensi del
decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59
(Attuazione integrale della
direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), e della
parte seconda del decreto legislativo 152/2006
.
2.
Per gli impianti di cui all'
articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 155/2010
, la procedura di riesame di cui al comma 1 non impedisce né interrompe l'applicazione delle sanzioni previste dall'
articolo 29 decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006
.