Art. 1
(Finalitą e ambito di applicazione)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, alla luce dei principi di cautela di cui all'articolo 191 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e conformemente al
decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualitą dell'aria ambiente e per un'aria pił pulita in Europa), individua misure specifiche ai fini della rilevazione e del contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel.
2. Le misure di cui alla presente legge si applicano nelle aree della regione in cui si accerti il superamento per gli inquinanti di cui al comma 1 dei valori obiettivo stabiliti dal
decreto legislativo 155/2010 presso una o pił stazioni di rilevamento comunque posizionate sul territorio regionale.