Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).
Art. 3
 (Interventi in materia di attività produttive)
1.
I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), sono abrogati.

4.
Al comma 61 dell'articolo 2, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole << in deroga alla convenzione di cui all'articolo 42, comma 2, della legge regionale 4/2005, individua i canali contributivi delegati finanziabili con il riparto annuale, assegnando le relative risorse tenuto conto delle quote delle annualità precedenti non utilizzate da parte delle Camere medesime>> sono sostituite dalle seguenti: << individua i canali contributivi delegati finanziabili con il riparto annuale, assegnando le relative risorse ai sensi dell'articolo 44, comma 2, della legge regionale 4/2005>>.

16. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate fanno carico all'unità di bilancio 1.2.2.1015 e al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012:
- articolo 72 bis, comma 1, in relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 3;
- articolo 66, comma 1, in relazione al disposto di cui all'articolo 21, comma 3.
17. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla legge regionale 12/2002 di seguito elencate, fanno carico all'unità di bilancio 1.5.2.1028 e al capitolo 9609 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012:
- articolo 56, comma 1, lettere a) e c bis), come modificato dal comma 9;
- articolo 61, comma 2, come modificato dal comma 10;
- articolo 62, come modificato dal comma 11.
19. Ai procedimenti relativi alle domande di contributo presentate nelle annualità 2007 e 2008, ai sensi dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2006, n. 421 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi alle imprese artigiane per investimenti in ricerca, sviluppo, trasferimento tecnologico ed innovazione, ai sensi dell'articolo 53 bis, comma 1, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 ed ai sensi della programmazione comunitaria).
20. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati fino all'entrata in vigore della presente legge, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 421/2006.
22. In relazione a quanto disposto dall'articolo 79, commi 24 e 26, della legge regionale 7/2011, come modificati dal comma 21, lettere e) e g), gli oneri derivanti dal finanziamento dei progetti approvati nell'esercizio finanziario 2011 continuano a far carico all'unità di bilancio 1.2.1.1015 e al capitolo 8602 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
24.
Al comma 55, dell'articolo 2, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), dopo le parole << presso i quartieri fieristici di Udine e Gorizia>> sono aggiunte le seguenti: << , a titolo di aiuto "de minimis" secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis".

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento già concesso all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, con decreto del Direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 19 settembre 2011, n. 1521/PROD/TUR (Finanziamento a favore dell'Agenzia TurismoFVG per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione degli European Master Games di Lignano Sabbiadoro 2011. Impegno di spesa e liquidazione anticipazione), ai sensi dell'articolo 2, comma 92, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), a valere sulle risorse già stanziate nel corso dell'esercizio finanziario 2011 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2012 e del bilancio per l'anno 2011 per le finalità previste dall'articolo 6, comma 79, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), previa istanza del soggetto beneficiario, corredata della necessaria relazione illustrativa degli eventi programmati.
28. Nella partecipazione a fiere o altri eventi volti alla promozione del Friuli Venezia Giulia o a parte di esso ovvero dei prodotti regionali e qualora il soggetto iscrivente sia l'Amministrazione regionale, una sua articolazione o una sua agenzia o ente, l'iscrizione avviene mediante l'utilizzo della dicitura iniziale "Friuli Venezia Giulia", insieme alla parola "Italia" nel caso si tratti di presenze all'estero, ed eventualmente seguita dalla denominazione, discrezionale, dell'articolazione, agenzia o ente.
29. In tutte le attività di propaganda e pubblicità della Regione (incluse quelle svolte con il marchio "LIVE"), il nome "Friuli Venezia Giulia" è abbinato alla parola "Italia", riproducendo eventualmente quest'ultima utilizzando i colori della bandiera nazionale.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rettificare gli interventi già pianificati di cui al comma 28 per l'anno 2012 facendo carico ai medesimi capitoli di spesa utilizzati per le iscrizioni già effettuate. Sono, altresì, effettuati i necessari interventi di modifica al materiale promozionale di cui al comma 29 tramite l'utilizzo dei medesimi capitoli di spesa di cui agli interventi già effettuati. È discrezionalmente consentito l'utilizzo del materiale promozionale già completamente predisposto.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro al Comune di Arta Terme per consentire la gestione del complesso termale di proprietà fino al 8 gennaio 2012.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.3.2.5037 e del capitolo 1815 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012.
34. Per il pagamento del compenso spettante al soggetto gestore per l'espletamento delle attività oggetto della convenzione di cui all'articolo 7, comma 10, della legge regionale 4 marzo 2005, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 15 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004), è autorizzata la spesa ripartita di 459.316 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2017 con l'onere di 1.377.948 euro relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.6.1.1036 e del capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2015 al 2017 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 34 da art. 2, comma 104, L. R. 14/2012
2 Parole aggiunte al comma 34 da art. 2, comma 104, L. R. 14/2012
3 Lettera a) del comma 21 abrogata da art. 94, comma 1, lettera j), L. R. 4/2013
4 Comma 10 abrogato da art. 10, comma 1, L. R. 10/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 61, L.R. 12/2002.
5 Lettera b) del comma 6 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del c. 4, art. 21, L.R. 12/2002, con effetto dall'1/1/2015.
6 Comma 23 abrogato da art. 59, comma 1, L. R. 3/2015 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 27/1999.
7 Comma 25 abrogato da art. 105, comma 1, lettera t), L. R. 21/2016
8 Lettera b) del comma 8 abrogata da art. 40, comma 1, L. R. 6/2021 , a seguito dell'abrogazione del c. 2, art. 44, L.R. 12/2002.