Art. 20
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2012 ad eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 6, comma 70, e dall'articolo 16, commi 7 e 39, che hanno effetto dal 31 dicembre 2011.