Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).
Art. 2
 (Interventi in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)
2. Al fondo di rotazione regionale per gli interventi nel settore agricolo, istituito con legge regionale 80/1982, è conferita la somma di 5 milioni di euro ricavata dalle giacenze del Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), a valere sulle risorse destinate al Fondo di rotazione in favore delle imprese edili in base all'articolo 4, comma 63, della legge regionale 22/2010, che vengono corrispondentemente diminuite.
4. Gli aiuti di cui al comma 3 sono concessi a titolo di "de minimis" ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis", e consistono in:
a) un contributo in conto capitale pari all'80 per cento della spesa necessaria per l'acquisto dei mezzi, IVA esclusa;
b) un finanziamento di importo pari alla differenza fra la spesa necessaria per l'acquisto dei mezzi e il contributo di cui alla lettera a), eventualmente rideterminato ai sensi del comma 6, da erogare ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 80/1982, e con le modalità di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 262 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per la categoria).
6. Qualora le richieste siano superiori alle disponibilità finanziarie, il contributo di cui al comma 4, lettera a), viene proporzionalmente rideterminato.
8. Per le finalità previste dal comma 4, lettera a), è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
11. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo cooperativo e la cultura cooperativa nel comparto della pesca e dell'acquacoltura riconoscendoli come fattori strategici di sviluppo e competitività.
12. Per le finalità di cui al comma 11 l'Amministrazione regionale è autorizzata a impiegare le disponibilità del fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo istituito con la legge regionale 80/1982 per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese con sede operativa sul territorio regionale e attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
14. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, i vincoli e i controlli da parte dell'Amministrazione regionale e ogni altra condizione applicativa.
34. All'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), sono apportate le seguenti modifiche:
e)   ( ABROGATA )
37. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 13, della legge regionale 22/2010, per studi e incarichi di consulenza non si intendono quelli connessi alla realizzazione di lavori pubblici.
39. Gli aiuti di cui al comma 38 consistono in un contributo in conto capitale pari al 60 per cento dei costi relativi all'acquisto e all'installazione dell'attrezzatura di pesca o per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione di prodotti della pesca, inclusa quella per il trattamento degli scarti, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca. Sono, inoltre, ammissibili le spese tecniche e generali nella misura massima del 12 per cento dell'ammontare degli interventi.
41. Gli aiuti di cui al comma 38 non sono cumulabili con altri aiuti relativi agli stessi costi ammissibili.
42. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di erogazione dell'aiuto.
43. Al fine di salvaguardare l'effetto di incentivazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 736/2008, l'avvio degli investimenti previsti dall'azione collettiva è successivo alla data di presentazione della domanda di cui al comma 40.
45. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 6230 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
49. Per le finalità previste dal comma 46 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1033 e del capitolo 4058 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
50. Al fine di promuovere e valorizzare l'olivicoltura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Caneva un contributo straordinario per l'acquisto di un frantoio che potrà essere messo a disposizione dei produttori di olio in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
51. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 50 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del preventivo di spesa e di una relazione riguardante le caratteristiche tecniche dell'impianto e le modalità di utilizzo previste. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
52. Per le finalità previste dal comma 50 è autorizzata la spesa di 210.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6233 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
53. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale di 200.000 euro per venti anni a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, del mutuo contratto dal Consorzio di bonifica Bassa Friulana per gli interventi di realizzazione, adeguamento e sistemazione degli argini di fiumi, a laguna e a mare, a difesa del territorio della Bassa friulana, da attuarsi mediante delegazione amministrativa intersoggettiva.
54. Al fine di consentire al Consorzio di bonifica Bassa Friulana di stipulare il mutuo di cui al comma 53, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie nei limiti del finanziamento.
55. Per le finalità previste dal comma 53 è autorizzato un limite di impegno ventennale di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con onere complessivo di 600.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1030 e del capitolo 6235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
56. Alla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l'allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano-Grado), sono apportate le seguenti modifiche:
b)
prima dell'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 02
 (Compiti e funzioni della Regione)
3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può promuovere accordi e convenzioni con le Capitanerie di porto competenti per territorio al fine di disporre del supporto delle medesime.>>.

57. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 02, comma 3, della legge regionale 31/2005, come inserito dal comma 56, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e ai capitoli 6254 e 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
58.
I commi 120 e 121 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011 n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), sono abrogati.

59. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 17, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
61. Gli oneri derivanti dall'articolo 29, comma 3 bis, della legge regionale 9/2007, come aggiunto dal comma 60, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 3112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
62. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 87 e 88 della legge regionale 9/2007, come modificati dal comma 60, lettere c) e d), fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e ai capitoli 2960 e 2961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
63.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), le parole << di cui all'articolo 10 della legge regionale 29/1993, e successive modifiche>> sono soppresse.

64. Gli oneri per la redazione del Piano faunistico regionale derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 6/2008 fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 e al capitolo 4313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
65. Alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono apportate le seguenti modifiche:
c)
l'articolo 31 è sostituito dal seguente:
<<Art. 31
 (Gestione e finanziamento)
2. Qualora la Regione non abbia individuato l'organo gestore, alla gestione delle riserve naturali regionali provvede la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali e biodiversità, la quale può delegare la gestione, anche di singole funzioni, ai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c) e stipulare convenzioni con i medesimi per l'esercizio delle funzioni delegate.
4. La Regione approva, con deliberazione della Giunta regionale, il provvedimento di riparto delle risorse finanziarie per l'esercizio di riferimento tenendo conto degli obiettivi di conservazione e promozione della riserva naturale regionale formulati dall'organo gestore in coerenza con le finalità della legge di cui all'articolo 1.
5. Gli organi gestori delle riserve individuati con accordi di programma vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012) o con legge regionale sono confermati e svolgono le funzioni di gestione conferite. Le convenzioni vigenti sino all'entrata in vigore della legge regionale n. 18/2011 restano efficaci tra le parti fino alla loro scadenza.>>;

d)   ( ABROGATA )
66. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 31 della legge regionale 42/1996, come modificato dal comma 65, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047, capitolo 3123, e all'unità di bilancio 2.2.2.1047, capitolo 3124, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
68. Gli oneri per la realizzazione dei monitoraggi di cui all'articolo 8, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 7/2008, come inserito dal comma 67, fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 3100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
71. Le aziende agricole sperimentali denominate "Agency for International Development Rinascita 6 maggio 1976" di Spilimbergo e "Azienda Francesco Ricchieri" di Fiume Veneto, già assunte in comodato dall'ERSA ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), sono rispettivamente restituite alla Provincia di Pordenone e al Comune di Fiume Veneto, in qualità di enti proprietari, a decorrere dall'1 marzo 2012.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento straordinario per l'anno 2012 per la gestione dell'azienda "Agency for International Development Rinascita 6 maggio 1976" anche attraverso la messa a disposizione di istituti tecnici a indirizzo agrario.
73. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 72 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse rurali ed è corredata di una relazione illustrativa degli interventi previsti per la gestione delle aziende e del preventivo di spesa. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di rendicontazione.
74. Per le finalità previste dal comma 72 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 6900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
75. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1 Parole sostituite al comma 47 da art. 2, comma 80, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole aggiunte al comma 46 da art. 1, comma 23, L. R. 5/2013
3 Parole sostituite al comma 47 da art. 2, comma 24, L. R. 6/2013
4 Comma 17 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
5 Comma 18 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
6 Comma 19 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7 Comma 20 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8 Comma 21 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
9 Comma 22 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
10 Comma 23 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
11 Comma 24 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
12 Comma 25 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
13 Comma 26 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
14 Comma 27 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
15 Comma 28 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
16 Comma 29 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
17 Comma 30 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
18 Comma 31 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
19 Comma 32 abrogato da art. 2, comma 2, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
20 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 19, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
21 Comma 14 bis aggiunto da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
22 Comma 14 ter aggiunto da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
23 Comma 14 quater aggiunto da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
24 Comma 14 quinquies aggiunto da art. 2, comma 24, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
25 Parole sostituite al comma 15 da art. 2, comma 24, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
26 Lettera e) del comma 34 abrogata da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 20, c. 5 bis, L.R. 16/2008.
27 Comma 69 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 5 bis dell'art. 9 ter, L.R. 57/1971.
28 Comma 46 bis aggiunto da art. 2, comma 80, L. R. 20/2015
29 Lettera b) del comma 60 abrogata da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 29, c. 3 bis, L.R. 9/2007.
30 Comma 48 abrogato da art. 2, comma 21, L. R. 12/2018
31 Lettera d) del comma 65 abrogata da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 20/2021
32 Comma 35 abrogato da art. 4, comma 6, L. R. 21/2022 , con effetto dall'1/1/2023, a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, c. 28, L.R. 24/2009.