Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).
Art. 17
 (Abrogazione dell'istituto dell'assegno vitalizio e norme in materia di trattamento indennitario dei consiglieri e degli assessori regionali)
1.
Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge l'istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2) e di cui alla legge regionale 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori) è abrogato.

6. Dalla prima legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge coloro ai quali non sia ancora stato corrisposto l'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 38/1995 e di cui alla legge regionale 13/2003, hanno facoltà di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
6 bis. La facoltà di cui al comma 6 si esercita mediante apposita domanda da presentarsi per iscritto al Presidente del Consiglio regionale; l'accertamento della sussistenza dei requisiti e dell'ammontare della somma in restituzione ai sensi del comma 6 determina la perdita di ogni diritto in ordine alla corresponsione dell'assegno vitalizio e della sua quota secondo quanto previsto dalle leggi regionali 13 settembre 1995, n. 38 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei consiglieri regionali e modifiche alla legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 ) e 12 agosto 2003, n. 13 (Norme modificative in materia di ordinamento e organizzazione dell'Amministrazione regionale e del Consiglio regionale, nonché sulla determinazione delle indennità spettanti al Presidente del Consiglio regionale, al Presidente della Regione e agli assessori).
7. All'articolo 2 della legge regionale 9 settembre 1964, n. 2 (Determinazione delle indennità di carica spettanti al Presidente del Consiglio Regionale, al Presidente della Giunta Regionale ed agli Assessori e determinazione dell'indennità di presenza dei Consiglieri), come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 38/1995, sono apportate le seguenti modifiche:
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
8. Le modifiche di cui al comma 7 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
12. Le modifiche di cui ai commi 10 e 11 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 11, comma 8, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2 Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 40, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
3 Comma 6 bis aggiunto da art. 11, comma 40, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4 Comma 6 ter aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 5/2013
5 Lettera b) del comma 7 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
6 Lettera c) del comma 7 abrogata da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013 , a decorrere dall' 1 settembre 2013, come disposto dall'art. 46, comma 1, della medesima L.R. 10/2013.
7 Comma 2 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
8 Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
9 Comma 5 abrogato da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
10 Comma 3 sostituito da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
11 Parole aggiunte al comma 6 da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 10/2013
12 Comma 6 quater aggiunto da art. 37, comma 1, lettera d), L. R. 10/2013
13 Comma 16 abrogato da art. 43, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 3, L.R. 54/1973.
14 Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
15 Vedi la disciplina transitoria del comma 6 bis, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
16 Vedi la disciplina transitoria del comma 6 ter, stabilita da art. 49, comma 1, L. R. 10/2013
17 Parole aggiunte al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 2/2015
18 Parole soppresse al comma 6 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 2/2015
19 Parole sostituite al comma 6 quater da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 2/2015
20 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 15, comma 1, L. R. 2/2015
21 Parole soppresse al comma 6 bis da art. 11, comma 6, lettera a), L. R. 14/2023
22 Parole soppresse al comma 6 ter da art. 11, comma 6, lettera b), L. R. 14/2023
23 Parole soppresse al comma 6 quater da art. 11, comma 6, lettera c), L. R. 14/2023