Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).
Art. 14
 (Interventi in materia di politiche della sicurezza)
1. Il termine di rendicontazione previsto dall'articolo 10, commi 17, 28 e 34, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), giā prorogato dall'articolo 10, comma 19, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), č ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012. In caso di modifica o cessazione della forma collaborativa, il rendiconto sarā comunque presentato dal Comune capofila che ha presentato la domanda di contributo. Resta ferma la condizione che i contributi siano stati utilizzati per le finalitā per cui sono stati erogati.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unitā di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella N, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalitā previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.