Art. 14
(Interventi in materia di politiche della sicurezza)
1. Il termine di rendicontazione previsto dall'articolo 10, commi 17, 28 e 34, della
legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008 e del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21), giā prorogato dall'
articolo 10, comma 19, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell'
articolo 34 della legge regionale 21/2007), č ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2012. In caso di modifica o cessazione della forma collaborativa, il rendiconto sarā comunque presentato dal Comune capofila che ha presentato la domanda di contributo. Resta ferma la condizione che i contributi siano stati utilizzati per le finalitā per cui sono stati erogati.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unitā di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella N, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalitā previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.