Legge regionale 22 dicembre 2011 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.

Art. 9

(Riorganizzazione in forma di ente pubblico economico della Promotur SpA costituita ai sensi della legge regionale 56/1985)

(1)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire l'ente pubblico economico di cui al capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), come introdotto dall'articolo 10, comma 1, denominato <<Agenzia Regionale Promotur>> al quale vengono attribuite a titolo gratuito le azioni rappresentanti l'intero capitale sociale della Promotur SpA in titolarità della Regione, al fine della realizzazione della successiva fusione della Promotur SpA per incorporazione nell'ente pubblico economico <<Agenzia Regionale Promotur>> con applicazione della disciplina di cui agli articoli 2501 e seguenti del codice civile.

2. Nelle more della fusione, l'ente di cui al comma 1, per l'espletamento dei propri compiti, utilizza, mediante l'istituto dell'avvalimento, le strutture e il personale della Promotur SpA.

3. L'organo amministrativo della Promotur SpA effettua, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi della Promotur SpA, della consistenza del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, nonché dei rapporti di lavoro in essere.

4. L'atto di ricognizione deve essere certificato dagli organi che esercitano l'attività di controllo e di revisione legale dei conti.

5. L'ente di cui all'articolo 5 bis della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, subentra nella titolarità dei rapporti di lavoro e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nella proprietà del patrimonio mobiliare e immobiliare della Promotur SpA non prima del 31 maggio 2012, senza soluzione di continuità, al fine di assicurare lo svolgimento delle relative attività.

6. I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio regionale o anche concessi dall'Amministrazione regionale in favore della Promotur SpA sono confermati a favore della Agenzia che vi subentra per il perseguimento delle medesime finalità.

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere tutte le modifiche allo statuto della Promotur SpA che si rendessero necessarie a fronte degli interventi previsti dal presente articolo.

Note:

Si veda quanto disposto dalla L.R. 8/2015 in ordine alla fusione di TurismoFVG e Promotur in PromoTurismoFVG a decorrere dall'1 gennaio 2016.