Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.
CAPO III
 RINNOVO DI CONCESSIONI DI RIFUGI ALPINI
Art. 14
 (Rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), e nelle more dell'approvazione di una disposizione organica per la gestione delle strutture alpine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare per un anno la concessione dei rifugi alpini di proprietà alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) assegnatarie delle strutture medesime.