1. Per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 5, della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), e nelle more dell'approvazione di una disposizione organica per la gestione delle strutture alpine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rinnovare per un anno la concessione dei rifugi alpini di proprietà alle sezioni del Club alpino italiano (CAI) assegnatarie delle strutture medesime.