Art. 12
(Disposizioni transitorie)
1. Ai sensi dell'articolo 9, il fondo di cui all'articolo 8, commi da 114 a 116, della
legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), continua a operare in favore del nuovo ente.
2. I componenti degli organi della Promotur SpA possono essere nominati quali componenti degli organi dell'Agenzia Regionale Promotur di cui all'
articolo 5 ter della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1. Nel caso di coincidenza tra i componenti degli organi amministrativi della società e i componenti degli organi amministrativi dell'ente, ai medesimi potrà essere riconosciuta una sola retribuzione.
3. Il Direttore generale della Agenzia Regionale Promotur di cui all'
articolo 5 sexies della legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, è nominato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Nelle more dell'adozione del regolamento previsto dall'articolo 5 nonies, comma 1, lettera d), della
legge regionale 50/1993, come introdotto dall'articolo 10, comma 1, si applica il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 105 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità degli Enti ed organismi funzionali della Regione).
5. Per quanto non espressamente richiamato, si applicano le norme e i regolamenti che si applicano agli enti e agli organismi funzionali della Regione.