Legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2013

Razionalizzazione di Agemont Spa, riorganizzazione di Promotur Spa, nonché rinnovo di concessioni di rifugi alpini di proprietà della Regione.
Art. 10
1.
Dopo il capo I della legge regionale 50/1993 è inserito il seguente:
<<Capo I bis
 Agenzia Regionale Promotur
Art. 5 bis
 (Agenzia Regionale Promotur)
1. È istituita l'<<Agenzia Regionale Promotur>>, in seguito denominata Agenzia, quale ente pubblico economico funzionale della Regione preposto al concorso, nel quadro della politica di programmazione regionale, alla promozione e alla gestione dello sviluppo turistico e sportivo della pratica dello sci nella regione Friuli Venezia Giulia.
2. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia gestionale, patrimoniale, contabile e tecnica ed è sottoposta alla vigilanza della Regione.
3. La Giunta regionale fissa la sede legale dell'Agenzia con propria deliberazione.
5. In particolare, nel quadro delle funzioni generali di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia opera nei seguenti ambiti di azione:
a) acquisizione in proprietà o in uso a qualsiasi titolo e cessione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di strutture fisse, mobili e immobili funzionali alle attività turistico-sportive;
b) progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti di risalita e relative pertinenze, nonché di piste da sci e delle relative infrastrutture per la gestione;
c) acquisizione, progettazione, realizzazione, ammodernamento e trasformazione di impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti a quelle interessate da impianti di risalita, piste da sci e relative pertinenze;
d) gestione degli impianti di risalita, di proprietà o di terzi, e gestione di strutture sportive sulla neve;
e) gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati;
f) gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, direttamente o tramite terzi;
g) in raccordo con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, promozione del turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, organizzando e gestendo specifici programmi annuali finalizzati all'utilizzo esteso e prolungato degli impianti sportivi e delle strutture disponibili sul territorio regionale;
h) rilevazione, in coordinamento con l'Agenzia per lo sviluppo del turismo <<Turismo FVG>>, dell'andamento delle dinamiche delle presenze sugli impianti da sci;
i) su richiesta degli enti territoriali, o previa deliberazione della Giunta regionale, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico.
7. La ricognizione degli ambiti territoriali dei poli turistici di cui al comma 6 è effettuata con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia soggetta a preventiva approvazione della Giunta regionale.
9. Quanto previsto dal comma 8 non si applica agli interventi di manutenzione straordinaria.
Art. 5 quinquies
 (Il Consiglio di amministrazione)
1. Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e ha durata di tre anni. Il Consiglio d'Amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, da quattro componenti scelti fiduciariamente dall'Amministrazione regionale tra soggetti in possesso di comprovata e specifica esperienza almeno triennale nell'amministrazione, direzione o controllo di imprese, enti pubblici, enti privati, società pubbliche o private operanti nei settori di attività dell'Agenzia.
2. Il Consiglio di amministrazione è organo collegiale di governo in materia di conduzione organizzativa, amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Agenzia.
3. Il Consiglio di amministrazione adotta gli atti fondamentali dell'Agenzia e i regolamenti.
5. Al Presidente e agli altri componenti del Consiglio di amministrazione spetta un compenso onnicomprensivo nella misura stabilita dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento del loro mandato.
Art. 5 nonies
 (Vigilanza e controllo)
3. Gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi entro quindici giorni dalla loro adozione alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive che, entro trenta giorni dal ricevimento, ne cura l'istruttoria e provvede a trasmetterli, corredati della relativa proposta motivata e di eventuali pareri, alla Giunta regionale per l'approvazione.
4. La Giunta regionale approva gli atti di cui al comma 2 entro venti giorni dal ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine gli atti diventano esecutivi.
5. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta per l'acquisizione di ulteriori elementi istruttori; in tal caso il termine decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
6. Gli atti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono trasmessi alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione per il parere di competenza.
7. L'Agenzia adegua gli atti alle indicazioni della Giunta regionale entro venti giorni dalla ricezione della relativa deliberazione.