Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimitā costituzionale del presente articolo nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), si subordina l'accesso alle prestazioni indicate agli artt. 2 e 8, comma 2, della presente legge, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Con la medesima sentenza č inoltre dichiarata l'illegittimitā costituzionale delle parole del presente articolo "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e".
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 22/2013