Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
2 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ll), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.