Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
2 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 9, L.R. 9/2008.