Art. 10
(Disposizione transitoria)
1. I Comuni e gli altri enti pubblici che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, hanno accolto le domande per l'ottenimento dei benefici di cui alle norme regionali modificate dagli articoli 3 e 4, disapplicando la disciplina relativa ai requisiti di anzianitą di residenza nel territorio nazionale e nel territorio regionale richiesti in capo ai soggetti beneficiari, possono presentare alla Direzione centrale istruzione, universitą, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione richiesta di rimborso per l'importo dei benefici erogati.
2. L'Amministrazione regionale č autorizzata a rimborsare agli enti richiedenti, previa deliberazione di Giunta regionale, le risorse necessarie a finanziare i benefici di cui al comma 1 a valere sugli stanziamenti disposti per le identiche finalitą nell'esercizio finanziario in cui č presentata la richiesta o in quello successivo.