1. La presente legge dispone gli interventi di modifica alla normativa regionale in materia di sostegno della famiglia e della genitorialità, edilizia residenziale pubblica e diritto allo studio, al fine di dare concreta attuazione all'
articolo 31 della Costituzione, nonché al fine di bilanciare equamente l'applicazione dei principi comunitari con l'esigenza di salvaguardare il radicamento sul territorio dei destinatari degli interventi.