Legge regionale 30 novembre 2011, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Disposizioni di modifica della normativa regionale in materia di accesso alle prestazioni sociali e di personale.
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
2 Articolo abrogato da art. 13, comma 1, L. R. 15/2015 , a decorrere dall' 1 gennaio 2016, a seguito dell'abrogazione del comma 6 dell'art. 9, L.R. 9/2008.
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 19, L. R. 20/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 8 bis, L.R. 11/2006.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera p), L. R. 22/2021
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera p), L. R. 22/2021
Art. 6
Note:
1 Articolo abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo nella parte in cui si subordina l'accesso alle prestazioni indicate al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi, anziché al solo requisito della residenza.
2 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera ll), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Dichiarata, con sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 16 luglio 2013 (pubblicata in G.U. 1a Serie Speciale n. 30 del 24 luglio 2013), l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui, per gli stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), si subordina l'accesso alle prestazioni indicate agli artt. 2 e 8, comma 2, della presente legge, al requisito della residenza nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi. Con la medesima sentenza è inoltre dichiarata l'illegittimità costituzionale delle parole del presente articolo "nel territorio nazionale da non meno di cinque anni e".
2 Articolo abrogato da art. 6, comma 1, L. R. 22/2013
Art. 11
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

b) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale);
c) l'articolo 78 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010);
Art. 12
1.
La lettera b) del comma 38 dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è abrogata con effetto dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale 11/2011.