Legge regionale 11 novembre 2011, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 17/11/2011

Norme per la promozione del Friuli Venezia Giulia e lo sviluppo del turismo proveniente dalle altre regioni italiane e dall'estero.
Art. 2
 (Sostegno alla promozione di privati)
1. La Regione contribuisce fino al 30 per cento della spesa sostenuta dai soggetti privati per la diffusione, in aree esterne al territorio regionale e in qualunque forma, del marchio e dei prodotti delle imprese presenti con sedi operative nel territorio del Friuli Venezia Giulia. La contribuzione è consentita, a mero titolo di esempio e senza che il successivo elenco si intenda in alcun modo limitativo alle sole metodologie citate, per la promozione attraverso mass media cartacei, radio-teletrasmissioni, presenza in fiere o manifestazioni, Internet.
2. Il beneficio di cui al comma 1 è condizionato dalla presenza della dicitura "Friuli Venezia Giulia" in abbinamento al marchio o al prodotto promosso e con evidenza complessiva non inferiore agli stessi. Per la promozione effettuata all'estero la denominazione della regione deve essere abbinata alla dicitura "Italia", ancorché tradotta in altre lingue.
3. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata, per le sole casistiche di cui al comma 2, secondo periodo, del 10 per cento qualora sia altresì chiaramente evidenziata la collocazione geografica della nostra regione.
4. La percentuale di cui al comma 1 è aumentata del 30 per cento qualora la spesa sostenuta dai privati riguardi esclusivamente le lavorazioni per l'adeguamento di una pubblicità esistente alle previsioni di cui al comma 2.
5. L'accesso al contributo, in caso di insufficienza di fondi, è subordinato al momento di presentazione della richiesta.
6. Il contributo di cui al comma 1 non può superare 100.000 euro annui per singolo soggetto richiedente.
7. Il contributo di cui al presente articolo rientra nel regime "de minimis".
8. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 1.
Art. 4
 (Organizzazione delle "Vetrine" del Friuli Venezia Giulia)
1. Le "Vetrine" della Regione Friuli Venezia Giulia sono locali autonomi di dimensioni limitate e visibilità nelle aree di maggiore passaggio delle città identificate ai sensi dell'articolo 3.
3. Le "Vetrine" possono, altresì, essere aree libere ("desk") situate in modo continuativo in locali interni o contigui alle principali zone per lo svolgimento di affari di carattere finanziario o borsistico o commerciale.
4. Le "Vetrine" possono avvalersi di strumenti locali di radiotelediffusione al fine di incrementare la conoscenza del servizio, rafforzare le proprie finalità e promuovere la conoscenza della denominazione e della localizzazione della Regione.
5. Nei locali contenenti le "Vetrine" deve essere possibile la vendita di prodotti di provenienza o design o caratterizzazione della regione Friuli Venezia Giulia, ovvero la fornitura di servizi di rinfresco o ristorazione con prodotti di provenienza della regione Friuli Venezia Giulia.
6. Nei locali contenenti le "Vetrine" devono essere presenti aree di limitate dimensioni da adibire temporaneamente a spazi di rappresentanza su richiesta della regione Friuli Venezia Giulia.
7. In alternativa a quanto previsto nei commi 5 o 6 e ai sensi di quanto previsto al comma 3, i "desk" sono punti di informazione per il supporto alle aziende della regione Friuli Venezia Giulia nella loro attività di export.
9. Le associazioni di corregionali del Friuli Venezia Giulia all'estero possono proporre soluzioni localizzative relative all'ubicazione delle "Vetrine".
10. Unioncamere del Friuli Venezia Giulia e i soggetti gestori dei quartieri fieristici regionali possono suggerire soluzioni volte alla definizione dei criteri per l'affidamento della gestione degli spazi di cui al comma 8.
11. Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 8 e a fini promozionali, la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, un evento per ogni anno e per ogni "Vetrina", con un contributo massimo di 10.000 euro.
12. Per la piena attuazione di quanto previsto al comma 4 la Regione può sostenere, su richiesta dei soggetti gestori, una emittente radiotelevisiva per ogni "Vetrina", con un contributo massimo annuo di 10.000 euro.
13. Con regolamento regionale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 11.