Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

CAPO VII

CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI

Art. 27

(Costruzione dei cimiteri)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 1265/1934, ogni Comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri Comuni, almeno un cimitero.

2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di venti anni.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 28

(Gestione dei cimiteri)

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.

(1)

1 bis. L'incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 1 non si applica per l'affidamento della gestione dei cimiteri e degli obitori dei Comuni il cui territorio è interamente classificato in fascia C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

(2)

2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

2 bis. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile di cui al comma 2 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017

Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Art. 29

(Area di rispetto)

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 130/2001 e dall'articolo 28 della legge 166/2002, è individuata considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

1 bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 30

(Requisiti minimi)

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) un ossario comune;

d) un cinerario comune.

2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.

(1)(2)

3. In ogni cimitero possono essere realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 274, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 22/2017