Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per i servizi sanitari, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 50

(Informazione sulle pratiche funerarie)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.

Art. 51

(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6, degli articoli 9 e 10 e del comma 2 dell'articolo 16 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 5.000 euro.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro.

4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni in materia di trasporto funebre di cui all'articolo 21 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro.

5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 43 e 44 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.

Art. 52

(Abrogazione della legge regionale 11/2008)

1. È abrogata la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 (Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione).

Art. 53

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.

4. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si fa rinvio alla normativa statale vigente.