Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 8

(Denuncia della causa di morte)

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.