﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 21 ottobre 2011

      , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 11/06/2026</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art. 51 </span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">(Sanzioni amministrative) </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1. </span>Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2. </span>La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6, degli articoli 9 e 10 e del comma 2 dell'articolo 16 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 5.000 euro. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3. </span>L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4. </span>Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni in materia di trasporto funebre di cui all'articolo 21 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5. </span>La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 43 e 44 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6. </span>Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata. </p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7. </span>Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi. </p></p></body></html>