Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 46

(Realizzazione di crematori)

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, in subordine all'adozione del piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

(1)

2. Le emissioni sono soggette al controllo della Provincia, che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 8 della legge 130/2001.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.