Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 28

(Gestione dei cimiteri)

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.

(1)

1 bis. L'incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 1 non si applica per l'affidamento della gestione dei cimiteri e degli obitori dei Comuni il cui territorio è interamente classificato in fascia C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

(2)

2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

2 bis. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile di cui al comma 2 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017

Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017