Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 20

(Trattamento conservativo)

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

3 bis. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.

(1)(2)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 272, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 22/2017