Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;

d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;

e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;

f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;

g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;

i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

m) urna cineraria: il contenitore di ceneri;

n) loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;

o) loculo areato: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici permettendo una più rapida mineralizzazione del cadavere;

p) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

q) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;

r) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

r bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;

r ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

r quater) trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;

r quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Note:

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017

Lettera r bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Lettera r ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Lettera r quater) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Lettera r quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017