Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 15

(Strutture obitoriali)

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) i trattamenti conservativi di cui all'articolo 20;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

g) la custodia e l'esposizione del cadavere.

(1)

4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni viciniori, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

(2)

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Note:

Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 271, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 4 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 22/2017