Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

Art. 11

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.