Legge regionale 21 ottobre 2011 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura, la cremazione e la destinazione delle ceneri.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) cadavere: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o una volta eseguito l'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

b) salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o prima dell'accertamento di morte secondo quanto previsto dalla vigente legislazione;

c) resti mortali: gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e conservativi risultanti dalla scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente, a dieci e venti anni;

d) cremazione: la pratica funeraria che trasforma il cadavere e i resti mortali, tramite un procedimento termico, in ceneri;

e) ceneri: il prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili;

f) medico curante: il medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico terapeutico ed è a conoscenza della evoluzione della malattia e della causa ultima del decesso. È colui che compila la denuncia della causa di morte;

g) medico necroscopo: il medico che ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato, nominato dall'Azienda per i servizi sanitari in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio. Negli ospedali la funzione di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato;

h) tanatocosmesi: le operazioni di pulizia, vestizione e, in generale, di cosmesi e di miglioramento della presentabilità del cadavere, non comportanti il rallentamento dei processi putrefattivi;

i) tanatoprassi: il processo di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;

j) trattamento conservativo: il processo finalizzato al rallentamento della decomposizione del cadavere;

k) feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;

l) cassetta di resti ossei: il contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;

m) urna cineraria: il contenitore di ceneri;

n) loculo: la nicchia, posizionata anche sotto terra, per la sepoltura del defunto;

o) loculo areato: il loculo realizzato, anche sotto terra, con soluzioni capaci di neutralizzare gli effetti dei gas di decomposizione e di raccogliere e neutralizzare i liquidi provenienti dai processi cadaverici permettendo una più rapida mineralizzazione del cadavere;

p) camera mortuaria: il luogo destinato alla sosta dei feretri prima della sepoltura o della cremazione;

q) ossario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura o per la cremazione;

r) cinerario comune: il luogo destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.

r bis) cimitero d'urne: il luogo, situato all'interno dei cimiteri o in edifici, anche privati, con destinazione d'uso esclusiva distanti almeno cinquanta metri dai centri abitati, destinato alla raccolta delle sole urne cinerarie;

r ter) trasporto funebre: trasferimento di una salma o cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, o verso l'estero mediante l'utilizzo di mezzi riconosciuti idonei dall'autorità sanitaria e del personale necessario;

r quater) trasporto provvisorio: il trasporto della salma o cadavere al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria, normalmente effettuato per permetterne le onoranze prima del trasporto definitivo al cimitero o crematorio;

r quinquies) coniuge: ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), la dicitura ricomprende le parti di un'unione civile, equiparate ai coniugi, e i conviventi di fatto designati ai sensi dell'articolo 1, comma 40, lettera b).

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

Note:

Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017

Lettera r bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Lettera r ter) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Lettera r quater) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Lettera r quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

CAPO II

FUNZIONI

Art. 3

(Compiti della Regione)

1. La Regione esercita compiti di pianificazione, programmazione, indirizzo, coordinamento e vigilanza nelle materie disciplinate dalla presente legge, anche attraverso l'emanazione di apposite direttive ai Comuni e alle Aziende per i servizi sanitari, improntando la propria attività alla semplificazione dei procedimenti amministrativi e ai principi di efficacia, di evidenza scientifica e di efficienza nella vigilanza sanitaria.

2. I Comuni e le Aziende per i servizi sanitari forniscono alla Regione le informazioni necessarie per l'esercizio delle attività di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale approva, sentito il Consiglio delle autonomie locali, uno schema di regolamento-tipo di polizia mortuaria.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono definiti:

a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;

b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitoriale;

c) i requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato;

d) i requisiti dei mezzi di trasporto funebre e delle casse;

e) i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre;

f) le caratteristiche e le modalità di realizzazione delle cappelle private e delle tumulazioni privilegiate fuori dai cimiteri;

g)

( ABROGATA )

(1)

Note:

Lettera g) del comma 4 abrogata da art. 2, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 4

(Compiti dei Comuni)

1. Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) rilascia le autorizzazioni previste dalla presente legge;

b) assicura spazi pubblici idonei allo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;

c) adotta il regolamento di polizia mortuaria;

d) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia o di disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via, in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti esercitanti l'attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro.

(1)

2. In particolare il regolamento di polizia mortuaria:

a) stabilisce l'ubicazione, le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, dei cimiteri d'urne, delle strutture obitoriali e delle sale del commiato;

b) definisce i turni di rotazione dei campi di inumazione e le procedure volte a favorire i processi di mineralizzazione, nonché l'inumazione e la tumulazione in loculi ermetici e la tumulazione in loculi areati, ottenuti anche per trasformazione di loculi esistenti che favoriscano il processo di mineralizzazione del cadavere;

c) fissa le modalità delle concessioni e la loro durata, il cui limite massimo è di novantanove anni, anche se rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803 (Regolamento di polizia mortuaria);

d) disciplina le attività funebri e le condizioni di esercizio del servizio di trasporto funebre in applicazione della normativa vigente;

e) fissa le prescrizioni relative all'affidamento e dispersione delle ceneri, le loro modalità di conservazione, nonché i luoghi pubblici destinati alla dispersione, nel rispetto della normativa regionale e statale in materia;

f) stabilisce le caratteristiche della camera mortuaria, dell'ossario comune, del cinerario comune e delle sepolture per inumazione e per tumulazione.

(2)(3)(4)

3. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'Azienda per i servizi sanitari.

Note:

Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 22/2017

Lettera c) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 22/2017

Lettera e) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 1, lettera b), numero 3), L. R. 22/2017

Art. 5

(Compiti delle Aziende per i servizi sanitari)

1. Le Aziende per i servizi sanitari:

a) assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 7 individuando anche le strutture preposte al riscontro diagnostico;

b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 14 e 49;

c) esercitano le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;

d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.

CAPO III

ATTIVITÀ FUNEBRE

Art. 6

(Attività funebri)

(1)

1. L'attività funebre è l'attività che comprende e assicura in forma congiunta, anche tramite avvalimento in forma stabile e continuativa, l'espletamento delle seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative inerenti il decesso e organizzazione delle onoranze funebri;

b) vendita di casse e altri articoli funebri, in occasione del funerale;

c) preparazione del cadavere e confezionamento del feretro;

d) trasferimento e trasporto funebre;

e) trattamenti di tanatocosmesi;

f) recupero di cadaveri o resti mortali, su disposizioni dell'autorità giudiziaria, da luoghi pubblici o privati.

2. Lo svolgimento dell'attività funebre è ammesso sulla base del possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), ed è incompatibile con la gestione dei servizi cimiteriali e obitoriali, con la gestione di strutture e servizi sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e strutture di ricovero e cura. L'attività funebre svolta da Comuni o enti da essi controllati è incompatibile con la gestione di servizi cimiteriali e obitoriali presso le sedi di altri enti. L'attività di avvalimento di cui al comma 1 non può riguardare il primo carro funebre e l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero. Fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio dell'attività funebre di cui all'articolo 3, comma 4, lettera e), le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, la vendita delle casse e articoli funebri e ogni altra attività connessa al funerale si svolgono unicamente nell'immobile della sede operativa dichiarata o, eccezionalmente su richiesta degli interessati, presso altro luogo purché non all'interno di strutture sanitarie e socioassistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. Il Comune verifica la permanenza dei requisiti strutturali e gestionali previsti per l'esercizio dell'attività funebre.

5. Lo svolgimento dell'attività di ditte esercenti il solo trasporto a pagamento è ammessa solo per il trasporto di feretro chiuso ed è escluso durante il periodo di cui all'articolo 10.

6. L'esercizio del trasporto di cui al comma 5 è sottoposto al possesso degli stessi requisiti stabiliti per gli esercenti l'attività funebre.

Note:

Articolo sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 22/2017

CAPO IV

ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA MORTE

Art. 7

(Accertamento di morte)

1. Il medico necroscopo procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.

2. La visita del medico necroscopo è effettuata entro trenta ore e non prima di quindici ore dalla constatazione del decesso.

2 bis. In caso di decesso presso un presidio ospedaliero, prima di procedere con il trasferimento di cui all'articolo 10, il medico necroscopo della struttura, previa effettuazione della registrazione elettrocardiografica da effettuarsi senza ritardo, redige il certificato necroscopico.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 8

(Denuncia della causa di morte)

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), è fatta dal medico curante entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso e, in caso di sua assenza, da colui che ne assume le funzioni.

2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.

3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.

Art. 9

(Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui la salma viene mantenuta in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.

(1)

2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e scade dopo ventiquattro ore. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.

3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte), e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte").

4. L'osservazione della salma può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:

a) presso il domicilio del defunto;

b) presso la struttura obitoriale;

c) presso la casa funeraria.

(2)(5)

5. Durante il periodo di osservazione la salma non può essere sottoposta a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiusa in cassa.

(3)

6. La sorveglianza della salma può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.

(4)

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 268, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 4 da art. 268, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Comma 5 sostituito da art. 268, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 6 da art. 268, comma 1, lettera d), L. R. 26/2012

Lettera a) del comma 4 sostituita da art. 6, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 10

(Trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso)

(4)

1. Entro trenta ore dal decesso, su richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, la salma o cadavere possono essere trasferiti al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso, inclusi quelli delle Province confinanti con il territorio regionale a condizione di reciprocità.

2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento comunica tempestivamente, anche tramite posta elettronica certificata, all'ufficiale di stato civile e, se non è stato effettuato l'accertamento di morte, al medico necroscopo, la nuova sede ove la salma o cadavere sono stati trasferiti.

3. In caso di trasporto provvisorio entro le trenta ore dal decesso, la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato o in feretro aperto, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.

Note:

Parole sostituite al comma 1 da art. 269, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 2 da art. 269, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Parole sostituite al comma 3 da art. 269, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012

Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 11

(Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune che ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 12

(Tanatoprassi)

(1)

1. I trattamenti di tanatoprassi possono essere eseguiti su richiesta dei familiari trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 9 e dopo l'effettuazione della visita necroscopica di cui all'articolo 7.

(2)

2. Sono consentiti trattamenti di tanatoprassi e di imbalsamazione nei limiti e secondo modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Note:

Rubrica dell'articolo modificata da art. 270, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 270, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012

Art. 13

(Rilascio di cadaveri a scopo di studio)

1. Nel caso in cui la persona deceduta abbia disposto l'utilizzo del proprio cadavere per finalità di studio, ricerca e insegnamento, i congiunti o conviventi ne danno comunicazione al Comune, che rilascia l'autorizzazione al trasporto, previo assenso e a spese dell'istituto ricevente.

Art. 14

(Trattamenti particolari)

1. In caso di morte per malattia infettiva, oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda per i servizi sanitari detta le prescrizioni a tutela della salute.

(1)

2. Al fine di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'Azienda per i servizi sanitari e al Comune.

Note:

Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 22/2017

CAPO V

SERVIZIO OBITORIALE, CASA FUNERARIA E SALA DEL COMMIATO

Art. 15

(Strutture obitoriali)

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera b).

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti;

e) i trattamenti conservativi di cui all'articolo 20;

f) i trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

g) la custodia e l'esposizione del cadavere.

(1)

4. Il Comune può istituire il deposito di osservazione e l'obitorio unicamente nell'ambito del proprio cimitero o presso cimiteri di altri Comuni viciniori, ospedali o altri istituti sanitari, previa convenzione con gli stessi.

(2)

5. L'addetto al servizio obitoriale è incaricato di pubblico servizio.

Note:

Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 271, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 4 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 16

(Casa funeraria)

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati a esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) osservazione del cadavere;

b) trattamento conservativo;

c) trattamenti di tanatoprassi e tanatocosmesi;

d) custodia ed esposizione del cadavere;

e) attività proprie della sala del commiato.

2. I requisiti strutturali delle case funerarie sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c), e la gestione è subordinata ad autorizzazione del Comune.

3. Le case funerarie sono ubicate a una distanza minima di cinquanta metri dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dai cimiteri e dai crematori.

4. Le case funerarie non possono essere convenzionate con Comuni e strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale.

Art. 17

(Sala del commiato)

1. La sala del commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o di altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia per brevi periodi nonché esporre il feretro per la celebrazione di riti di commemorazione e di dignitoso commiato.

2. I requisiti della sala del commiato sono definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera c). La gestione è soggetta a comunicazione al Comune nelle forme previste dal regolamento di polizia mortuaria.

CAPO VI

TRASPORTO FUNEBRE

Art. 18

(Definizione di trasporto funebre)

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.

2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.

3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.

(1)

Note:

Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 19

(Caratteristiche delle casse)

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).

2. La Giunta regionale nel definire i requisiti di cui al comma 1 prevede l'utilizzo di tecniche costruttive o di dispositivi che facilitano il processo di scheletrizzazione del cadavere e le operazioni di estrazione dei resti mortali, in conformità delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

3. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.

4. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.

Art. 20

(Trattamento conservativo)

1. Per il trasporto del cadavere da Comune a Comune e comunque entro i confini regionali, non è obbligatorio il trattamento antiputrefattivo di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).

2. Il trattamento di cui al comma 1 è effettuato quando è previsto da trattati internazionali per il trasporto all'estero, ovvero quando prescritto dal medico necroscopo, a seguito di valutazione del caso in relazione alle esigenze di tutela della salute pubblica.

3. Il trattamento antiputrefattivo, quando prescritto ai sensi del comma 2, è effettuato, con personale appositamente formato, dall'impresa funebre che provvede al confezionamento del feretro.

3 bis. Sono vietati i trattamenti antiputrefattivi a base di formaldeide.

(1)(2)

Note:

Comma 3 bis aggiunto da art. 272, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 21

(Responsabilità del trasporto di cadavere e di resti mortali)

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 23.

2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.

3. All'atto della chiusura del feretro, la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione al tipo di trasporto, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, che dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.

Art. 22

(Trasporto di ossa e di ceneri)

1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.

2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.

3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.

Art. 23

(Autorizzazione al trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune nel quale è avvenuto il decesso.

(1)

2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione vale anche come autorizzazione al trasporto.

3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, il Comune di provenienza avvisa il Comune di destinazione.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 273, comma 1, L. R. 26/2012

Art. 24

(Mezzi di trasporto funebre e rimesse)

1. Il trasporto funebre è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera d), nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e di sicurezza dei lavoratori.

2. Le rimesse in cui sono ricoverati i mezzi funebri sono provviste di attrezzature per la pulizia e per la sanificazione degli stessi.

Art. 25

(Prodotti del concepimento)

1. L'Azienda per i servizi sanitari rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale di stato civile e di presunta età gestazionale dalle venti alle ventotto settimane.

2. A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la procedura di cui al comma 1 anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle venti settimane.

Art. 26

(Trasporto funebre tra Stati)

1. I trasporti funebri da o per uno degli Stati aderenti all'accordo stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937, approvato e reso esecutivo con regio decreto 1 luglio 1937, n. 1379 (Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937), sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste da detto accordo.

2. I cadaveri devono essere accompagnati dal passaporto mortuario previsto dall'accordo medesimo; tale passaporto è rilasciato, per l'estradizione dal territorio nazionale, dal Comune di partenza e per l'introduzione nel territorio nazionale, dall'autorità del luogo da cui il cadavere viene estradato.

3. Per l'introduzione di cadaveri provenienti da uno degli Stati non aderenti all'accordo di cui al comma 1, l'interessato alla traslazione presenta all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata della documentazione definita dal Ministero della salute. Il Comune dove è diretto il cadavere concede l'autorizzazione informando l'autorità consolare.

4. Per l'estradizione, l'autorizzazione è rilasciata dal Comune di partenza, previo nulla osta dell'autorità consolare dello Stato verso il quale il cadavere è diretto. Le caratteristiche della cassa, come definite dalle disposizioni nazionali ai fini del trasporto all'estero, sono certificate dall'Azienda per i servizi sanitari.

CAPO VII

CIMITERI E SERVIZI CIMITERIALI

Art. 27

(Costruzione dei cimiteri)

1. Ai sensi dell'articolo 337 del regio decreto 1265/1934, ogni Comune ha l'obbligo di realizzare, anche in associazione con altri Comuni, almeno un cimitero.

2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessità di future sepolture per non meno di venti anni.

3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per i servizi sanitari.

Art. 28

(Gestione dei cimiteri)

1. Il Comune, laddove non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri e degli obitori nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente. Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, l'attività di gestione dei servizi cimiteriali e degli obitori è incompatibile con l'esercizio delle attività funebri, marmoree, lapidee e di fioreria sia interne che esterne al cimitero.

(1)

1 bis. L'incompatibilità di cui al secondo periodo del comma 1 non si applica per l'affidamento della gestione dei cimiteri e degli obitori dei Comuni il cui territorio è interamente classificato in fascia C ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303.

(2)

2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.

2 bis. Le imprese impegnate in servizi e lavori all'interno dei cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile di cui al comma 2 i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del ruolo rivestito all'interno dell'azienda.

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017

Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Art. 29

(Area di rispetto)

1. L'area di rispetto, definita dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, come modificato dall'articolo 4 della legge 130/2001 e dall'articolo 28 della legge 166/2002, è individuata considerando:

a) la necessità di parcheggi e di servizi per i frequentatori;

b) la necessità di ampliamento in relazione al numero di abitanti;

c) la presenza di servizi e impianti tecnologici all'interno del cimitero con le relative distanze di rispetto.

1 bis. I cimiteri per animali d'affezione di cui alla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione), possono essere realizzati nei pressi di cimiteri umani mantenendo una fascia di rispetto non inferiore ai venticinque metri dalle sepolture.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 30

(Requisiti minimi)

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

a) un campo di inumazione;

b) un campo di inumazione speciale;

c) un ossario comune;

d) un cinerario comune.

2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.

(1)(2)

3. In ogni cimitero possono essere realizzati:

a) loculi per la tumulazione di feretri;

b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;

c) celle per la conservazione di urne cinerarie;

d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.

Note:

Parole sostituite al comma 2 da art. 274, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 22/2017

CAPO VIII

INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI CIMITERIALI ED EXTRACIMITERIALI

Art. 31

(Diritto di sepoltura)

1. Nel cimitero sono ricevuti:

a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;

c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori Comune;

d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone iscritte all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) del Comune;

e) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;

f) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone individuate dal regolamento di polizia mortuaria;

g) i prodotti del concepimento e i prodotti abortivi di cui all'articolo 25.

Art. 32

(Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.

2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.

2 bis. Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del Codice civile, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.

(1)

Note:

Comma 2 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 6/2019

Art. 33

(Inumazione)

1. L'inumazione è la sepoltura del feretro nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.

2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.

3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.

4 bis. È consentito l'interramento di resti ossei o urne cinerarie, debitamente racchiuse in nicchia o pozzetto stagno che ne garantisca la conservazione e identificazione. Tale interramento non è soggetto a periodi minimi di conservazione.

(1)

Note:

Comma 4 bis aggiunto da art. 15, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 34

(Tumulazione)

1. La tumulazione è la collocazione di feretro in loculo, loculo areato, nicchia, tomba di famiglia, aventi le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni se eseguita in loculo stagno e di dieci anni se eseguita in loculo areato. La tumulazione di cassette di resti ossei o urne cinerarie non è soggetta a periodi minimi di conservazione.

(1)

2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.

Note:

Comma 1 sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 35

(Sepoltura privata nel cimitero)

1. Il Comune può concedere a privati e a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.

2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.

3. Non può essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.

Art. 36

(Esumazioni)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.

2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'Azienda per i servizi sanitari, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore.

3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.

Art. 37

(Estumulazioni)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.

2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.

3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.

Art. 38

(Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvengono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 30, comma 3, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti, conviventi, nonché altre persone individuate in via testamentaria.

2. Il Comune può disporre la cremazione delle ossa raccolte nell'ossario comune o ad esso destinate, e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria.

3. La cremazione delle ossa e dei resti mortali provenienti da esumazione o estumulazione ordinaria è consentita previo assenso o richiesta al Comune del coniuge o, in mancanza di questi, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi.

4. In caso di irreperibilità dei soggetti di cui al comma 3, la cremazione è autorizzata decorsi trenta giorni dalla pubblicazione di specifico avviso nell'albo pretorio del Comune.

5. Le ceneri derivanti dalla cremazione disposta ai sensi del comma 3 possono essere conservate dai familiari del defunto, previa autorizzazione del Comune. Qualora, in mancanza del coniuge, concorrano all'affidamento più parenti dello stesso grado, gli stessi, a maggioranza, con dichiarazione resa al Comune, individuano quale di loro assume la custodia dell'urna.

6. L'autorizzazione di cui al comma 5 è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune dove avviene la custodia delle ceneri e al Comune di ultima residenza del defunto.

7. Per l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri di cui al comma 3, si applicano gli articoli 42, 43 e 44.

(1)

Note:

Comma 7 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 39

(Cappella privata fuori del cimitero)

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.

2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.

Art. 40

(Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 39, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerenze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.

2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera f).

3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno dieci anni dalla morte.

CAPO IX

CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

Art. 41

(Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.

(1)(2)(3)(4)

2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 3.

(5)

3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 275, comma 1, L. R. 26/2012

Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 5/2013

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 5/2013

Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017

Art. 42

(Affidamento e dispersione delle ceneri)

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata contestualmente alla cremazione o, successivamente, dal Comune in cui le ceneri sono conservate. Qualora la dispersione debba avvenire in Comune diverso da quello competente all'autorizzazione, questa può essere rilasciata solamente dopo l'acquisizione del nulla osta del Comune di dispersione.

(2)

2. L'autorizzazione all'affidamento o alla dispersione è comunicata, a cura del soggetto competente al rilascio, al Comune ove devono avvenire la custodia o la dispersione delle ceneri e, se diverso, anche al Comune di ultima residenza del defunto.

(3)

3. La volontà del defunto per l'affidamento delle proprie ceneri e l'indicazione della persona affidataria, anche diversa dal familiare, sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione al Comune di residenza o decesso resa dal defunto o dal coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. La volontà del defunto per la dispersione delle proprie ceneri, nonché il luogo di dispersione e il soggetto incaricato della dispersione medesima sono manifestate mediante disposizione testamentaria o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza. L'espressa volontà del defunto può essere altresì ricostruita mediante espresse concordi dichiarazioni, rese al Comune di ultima residenza, dal coniuge e dai parenti di primo grado.

(4)

5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.

6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.

7. Ai fini dell'affidamento e della dispersione, l'urna contenente le ceneri del defunto è consegnata all'avente diritto previa sottoscrizione di un documento o delega all'impresa funebre, in cui lo stesso dichiara la destinazione dell'urna o delle ceneri. Il documento è conservato in copia presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso e costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

(1)

8. La dispersione delle ceneri è eseguita dal soggetto individuato dal defunto. In assenza di sue disposizioni, provvede:

a) il coniuge o, in mancanza di questi, il parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile; in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, provvede il parente individuato dalla maggioranza assoluta di essi;

b) l'esecutore testamentario;

c) il rappresentante legale di associazione riconosciuta, cui il defunto risultava iscritto, che abbia tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati.

9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.

Note:

Parole aggiunte al comma 7 da art. 276, comma 1, L. R. 26/2012

Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017

Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017

Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017

Art. 43

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto:

a) in aree appositamente destinate all'interno dei cimiteri, individuate dai Comuni;

b) in natura;

c) in aree private.

2. La dispersione in natura è consentita a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi. La dispersione in mare, nei fiumi, nei corsi d'acqua ad alveo pieno e nei laghi è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti e comunque a distanza non inferiore a duecento metri da stabilimenti balneari.

3. La dispersione in aree private è eseguita all'aperto, con il consenso dei proprietari, a distanza non inferiore a duecento metri da insediamenti abitativi, e non può comunque dare luogo ad attività avente fini di lucro.

4. La dispersione delle ceneri in ogni caso è vietata nei centri abitati, come definiti dalla normativa vigente.

5. La dispersione delle ceneri può essere eseguita anche in Comune diverso da quello di decesso.

6. In mancanza di indicazione del luogo di dispersione delle ceneri, la scelta è operata dal coniuge o, in mancanza di questi, dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. Qualora al Comune non pervenga alcuna indicazione, decorsi novanta giorni dalla cremazione, le ceneri sono disperse nel cinerario comune.

Art. 44

(Modalità di conservazione delle urne affidate)

1. L'urna affidata all'avente diritto deve essere sigillata e conservata in modo da permettere l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e del Comune di sua ultima residenza.

2. L'affidatario ha l'obbligo di custodire l'urna presso la propria abitazione o un cimitero d'urne con modalità tali da consentirne una destinazione stabile e da garantirne la sicurezza da ogni forma di profanazione.

(1)

3. Il Comune di ultima residenza del defunto annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario dell'urna e del defunto, nonché il luogo di conservazione delle ceneri. In caso di trasferimento dell'urna in altro Comune, l'affidatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di ultima residenza del defunto e al Comune di nuova destinazione dell'urna.

4. In caso di rinuncia all'affidamento o di disaccordo tra gli aventi diritto, l'urna viene consegnata e conservata presso il cimitero comunale ovvero il cimitero scelto dall'affidatario, il quale assume gli eventuali oneri derivanti dalla conservazione.

5. In caso di decesso dell'affidatario, chiunque rinvenga l'urna è tenuto a consegnarla al cimitero comunale.

6. Nei casi di cui ai commi 4 e 5, il competente ufficio comunale provvede a dare notizia della destinazione dell'urna al Comune di ultima residenza del defunto.

Note:

Comma 2 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 22/2017

Art. 45

(Senso comunitario della morte)

1. Al fine di non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria all'affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, può essere realizzata nel cimitero scelto dal defunto o dai soggetti di cui all'articolo 42, comma 8, lettere a), b) e c), apposita targa, individuale o collettiva, riportante i dati anagrafici del defunto. I relativi oneri sono posti a carico dei richiedenti.

Art. 46

(Realizzazione di crematori)

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti dai Comuni, anche in associazione, direttamente o affidati a terzi nei modi previsti per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, in subordine all'adozione del piano regionale di coordinamento di cui all'articolo 47, fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022).

(1)

2. Le emissioni sono soggette al controllo della Provincia, che si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), sulla base dei criteri stabiliti in sede nazionale ai sensi dell'articolo 8 della legge 130/2001.

Note:

Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 6, L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.

Art. 47

(Piano regionale di coordinamento)

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione adotta un piano regionale di coordinamento per la realizzazione di crematori da parte dei Comuni, anche in forma associata, tenendo conto della distribuzione della popolazione sul territorio, dell'indice di mortalità e dei dati statistici sulla scelta crematoria.

2. Il piano regionale prevede la realizzazione di almeno un impianto in ogni territorio provinciale.

Art. 48

(Applicazione retroattiva)

1. Le ceneri già collocate nei cimiteri alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente Capo.

CAPO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 49

(Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'Azienda per i servizi sanitari, può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.

Art. 50

(Informazione sulle pratiche funerarie)

1. La Regione, in cooperazione con le strutture sanitarie presenti sul territorio, i Comuni e loro forme associative, promuove l'informazione sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.

2. Specifiche informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse, nonché alle forme di sepoltura di minore impatto per l'ambiente.

Art. 51

(Sanzioni amministrative)

1. Ferma restando la responsabilità penale e le sanzioni amministrative per l'inosservanza di altre norme statali o regionali, la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è punita con le sanzioni amministrative di seguito determinate.

2. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 dell'articolo 6, degli articoli 9 e 10 e del comma 2 dell'articolo 16 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro a 5.000 euro.

3. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro.

4. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 16 e 17 e la violazione delle disposizioni in materia di trasporto funebre di cui all'articolo 21 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da 2.000 euro a 5.000 euro.

5. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 19, 43 e 44 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 3.000 euro.

6. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da 5.000 euro a 9.000 euro. In caso di recidiva è altresì sospesa da uno a sei mesi, con effetto immediato, l'autorizzazione comunale all'attività funebre o al trasporto funebre. Nei casi particolarmente gravi l'autorizzazione è revocata.

7. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dai Comuni che ne introitano i relativi proventi.

Art. 52

(Abrogazione della legge regionale 11/2008)

1. È abrogata la legge regionale 13 ottobre 2008, n. 11 (Disposizioni in materia di destinazione delle ceneri da cremazione).

Art. 53

(Disposizioni transitorie)

1. Fino alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione delle disposizioni regionali di cui all'articolo 3, continua a trovare applicazione, con riferimento alle materie ivi indicate, la normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I crematori che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano realizzati fuori dal cimitero possono essere mantenuti in attività a condizione che il Comune dichiari la relativa area come area cimiteriale.

3. Le imprese che esercitano le attività di cui all'articolo 6 devono adeguarsi ai requisiti previsti dalle disposizioni regionali di cui all'articolo 3 entro i termini stabiliti dalle stesse.

4. I Comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni della presente legge entro due anni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

5. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, si fa rinvio alla normativa statale vigente.