1.
Le Aziende per i servizi sanitari:
a) assicurano il servizio di medicina necroscopica di cui all'articolo 7 individuando anche le strutture preposte al riscontro diagnostico;
b) impartiscono prescrizioni a tutela della salute pubblica, in particolare nei casi previsti agli articoli 14 e 49;
c) esercitano le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico-sanitari;
d) rilasciano i pareri, le certificazioni e i nulla osta previsti dalla presente legge.