Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 42
 (Affidamento e dispersione delle ceneri)
5. Per coloro che al momento della morte risultano iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati, per l'affidamento e la dispersione delle ceneri è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera datata e sottoscritta dall'associato o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, da cui risulti la volontà che le proprie ceneri siano affidate o disperse, la persona affidataria, anche diversa dal familiare, o il soggetto incaricato della dispersione, nonché il luogo di dispersione. La dichiarazione è convalidata dal legale rappresentante dell'associazione.
6. I Comuni si dotano di un apposito registro in cui sono annotati coloro che hanno espresso la volontà alla cremazione e all'affidamento o alla dispersione delle proprie ceneri. In qualsiasi momento il soggetto iscritto può chiedere la cancellazione delle annotazioni iscritte nel registro per la cremazione.
9. In mancanza dei soggetti di cui al comma 8, provvede alla dispersione il personale individuato dal Comune.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 276, comma 1, L. R. 26/2012
2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
3 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
4 Comma 4 sostituito da art. 19, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017