Art. 41
(Autorizzazione alla cremazione)
1.
L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile del Comune di decesso o, successivamente, di conservazione del feretro, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dai suoi familiari anche con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e previa acquisizione del certificato necroscopico, come previsto dall'
articolo 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130
(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri). Il certificato necroscopico non necessita della firma autentica del coordinatore sanitario.
2. La volontà del defunto per la cremazione può essere manifestata dal medesimo anche con la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 3.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 275, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 5/2013
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 11, L. R. 5/2013
4Comma 1 sostituito da art. 18, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
5Comma 2 sostituito da art. 18, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017