Art. 39
(Cappella privata fuori del cimitero)
1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'
articolo 340, secondo comma, del regio decreto 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, č autorizzata dal Comune.
2. Le cappelle sono circondate da una zona di rispetto di proprietā dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri dall'
articolo 338 del regio decreto 1265/1934, gravata da vincolo di inedificabilitā e di inalienabilitā.