Art. 37
(Estumulazioni)
1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati, in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere, o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda per i servizi sanitari ove necessario per motivi di sanità pubblica.