Art. 35
(Sepoltura privata nel cimitero)
1. Il Comune puņ concedere a privati e a enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non puņ essere fatta concessione di aree per sepolture private a persone o a enti con fini di lucro.