Art. 32
(Identificazione della sepoltura)
1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.
2 bis.
Nel loculo o nella fossa, su richiesta dell'avente diritto ai sensi del
Codice civile
, possono essere inserite altre urne contenenti ceneri o resti mortali.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 69, comma 1, L. R. 6/2019