Art. 30
(Requisiti minimi)
1.
In ogni cimitero sono presenti almeno:
a) un campo di inumazione;
b) un campo di inumazione speciale;
c) un ossario comune;
d) un cinerario comune.
2. In almeno un cimitero comunale e nei cimiteri realizzati dai Comuni in associazione deve essere presente una struttura obitoriale, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 4.
3.
In ogni cimitero possono essere realizzati:
a) loculi per la tumulazione di feretri;
b) celle per la conservazione di cassette di resti ossei;
c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 274, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 22/2017