Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.
Art. 28
 (Gestione dei cimiteri)
2. Tutti i cimiteri assicurano un servizio di custodia; il responsabile individuato dal Comune conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dall'ufficiale di stato civile e annota su apposito registro i dati riguardanti ogni cadavere inumato, tumulato e cremato, nonché le relative variazioni.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 22/2017
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 22/2017
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 12, comma 1, lettera c), L. R. 22/2017