Art. 27
(Costruzione dei cimiteri)
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, adotta un piano cimiteriale che valuti la necessitā di future sepolture per non meno di venti anni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri č disposta dal Comune previo parere dell'Azienda per i servizi sanitari.